Commento sulla Sentenza n. 24515 del 2023: Misure Cautelari e Associazione di Tipo Mafioso

La sentenza n. 24515 del 19 gennaio 2023, emessa dalla Corte di Cassazione, affronta un tema di fondamentale importanza nel diritto penale italiano: le misure cautelari personali in relazione ai reati di associazione di tipo mafioso. In particolare, la Corte si è espressa sulla custodia cautelare in carcere, stabilendo criteri specifici che devono essere rispettati dal giudice in fase di applicazione delle misure cautelari.

La Presunzione di Adeguatezza della Custodia Cautelare

Secondo quanto stabilito dall'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, per gli indagati di delitti connessi all'associazione di tipo mafioso sussiste una doppia presunzione. La prima è di natura relativa e riguarda la sussistenza delle esigenze cautelari, mentre la seconda è di natura assoluta ed implica che la misura di custodia cautelare in carcere è l'unica adeguata per garantire il contenimento del pericolo derivante dalla libertà dell'indagato.

  • Presunzione relativa: si riferisce alle esigenze cautelari che devono essere valutate caso per caso.
  • Presunzione assoluta: implica che, in assenza di particolari circostanze, la custodia cautelare in carcere è l'unica misura ritenuta adeguata.
CRITERI - Indagato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso - Misura cautelare della custodia cautelare in carcere - Presunzione di adeguatezza - Sussistenza - Derogabilità - Ipotesi. In tema di misure cautelari personali, il disposto di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce, nei confronti degli indagati del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, una doppia presunzione, di natura relativa per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardo all'adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria, quest'ultima superabile nei soli casi previsti dall'art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen., ossia laddove il destinatario del vincolo dimostri l'esigenza di accudire i propri figli di età inferiore a sei anni o di essere affetto da malattia incompatibile con la detenzione intramuraria.

Le Deroghe alla Misura Cautelare

È importante sottolineare che, sebbene la custodia cautelare in carcere sia considerata la misura adeguata, essa può essere superata solo in particolari circostanze. In base agli articoli 275, commi 4 e 4-bis del codice di procedura penale, sono previste deroghe che possono essere applicate nei seguenti casi:

  • Quando l'indagato dimostra di avere figli di età inferiore ai sei anni da accudire.
  • Quando l'indagato è affetto da una malattia che non consente la detenzione in carcere.

Queste deroghe rappresentano un bilanciamento tra la necessità di tutelare la società e il rispetto dei diritti fondamentali dell'indagato.

Conclusioni

La sentenza n. 24515 del 2023 offre importanti spunti di riflessione sulle misure cautelari in caso di associazione di tipo mafioso. La doppia presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere evidenzia l'attenzione del legislatore verso la gravità di tali reati, ma allo stesso tempo le deroghe previste dimostrano un intento di garantire i diritti dell'individuo. È fondamentale che gli operatori del diritto considerino attentamente queste disposizioni nella loro applicazione pratica, per garantire un giusto equilibrio tra giustizia e tutela dei diritti umani.

Studio Legale Bianucci