Commento alla Sentenza n. 48556 del 14/11/2023: il Patteggiamento e le Sanzioni Amministrative Accessorie

La sentenza n. 48556 del 14 novembre 2023 rappresenta un importante punto di riferimento nel campo del diritto penale, in particolare riguardo all'istituto del patteggiamento e alle sanzioni amministrative accessorie. La Corte di Cassazione, con questa pronuncia, ha affrontato il tema della validità degli accordi tra le parti in relazione all'applicazione delle sanzioni, evidenziando come le recenti modifiche normative abbiano inciso profondamente sulla materia.

Il Contesto Normativo e le Modifiche del 2022

L'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale ha subito modifiche significative con il d.lgs. n. 150 del 2022, il quale ha introdotto nuove possibilità per il giudice riguardo alle pene accessorie nel caso di patteggiamento. In particolare, il giudice può ora decidere di non applicare tali pene o di limitarne la durata. Tuttavia, la Corte ha chiarito che qualsiasi clausola che preveda la durata e il contenuto delle sanzioni amministrative accessorie deve considerarsi come non apposta, poiché l'applicazione di queste sanzioni non è nella disponibilità delle parti.

Il Caso Specifico e le Implicazioni

Art. 444, comma 1, cod. proc. pen. - Modifica introdotta dall’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. n. 150 del 2022 - Accordo sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie. In tema di patteggiamento, anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di applicazione della pena per il delitto di omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione dovuto all'uso di alcool o di sostanze stupefacenti, con la quale il giudice, prescindendo dall'accordo delle parti, che prevedeva l'applicazione della sospensione temporanea del titolo abilitativo, aveva disposto, d'ufficio, la più grave sanzione della revoca della patente di guida, prevista in via automatica dall'art. 222, comma 2, cod. strada).

Nel caso esaminato, la Corte ha confermato la legittimità della decisione del giudice di applicare la revoca della patente di guida, nonostante l'accordo tra le parti prevedesse una sanzione meno severa. Questo aspetto sottolinea l'importanza della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale, evidenziando come il legislatore intenda garantire che le sanzioni più gravi siano applicate in situazioni di particolare gravità, come nel caso di reati di omicidio stradale.

Conclusioni

La sentenza n. 48556 del 14/11/2023 offre una visione chiara e dettagliata delle recenti evoluzioni normative in materia di patteggiamento e sanzioni amministrative accessorie. Essa ribadisce che, nonostante la volontà delle parti, il giudice ha il potere di decidere in merito alla severità delle sanzioni, specialmente in situazioni che coinvolgono la sicurezza pubblica. Questo principio non solo rafforza la funzione deterrente del diritto penale, ma assicura anche che le decisioni siano orientate a garantire la giustizia e la sicurezza collettiva.

Studio Legale Bianucci