Analisi della Sentenza n. 50426 del 26/10/2023: La non ricorribilità per cassazione ex art. 420-quater cod. proc. pen.

La sentenza n. 50426 del 26 ottobre 2023, depositata il 18 dicembre 2023, rappresenta un'importante pronuncia della Corte di Cassazione in materia di impugnazioni nel processo penale. In particolare, la Corte affronta la questione della non ricorribilità per cassazione della sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater cod. proc. pen. per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

Il principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione

Secondo la Corte, la sentenza in questione non è ricorribile per cassazione in quanto si tratta di una pronunzia revocabile e di natura sostanzialmente interlocutoria. Questo si basa sul principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, che limita le possibilità di contestazione delle decisioni giurisdizionali solamente ai casi espressamente previsti dalla legge. In questo contesto, è fondamentale sottolineare che la garanzia sancita dall'art. 111, comma 7, della Costituzione italiana, che tutela i provvedimenti giurisdizionali aventi natura decisoria, non si applica a questa tipologia di sentenza.

La revoca della sentenza ex art. 420-quater

Sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater cod. proc. pen. - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Ragioni. In tema di impugnazioni, la sentenza di non doversi procedere ex art. 420 -quater cod. proc. pen. per mancata conoscenza, da parte dell'imputato, della pendenza del processo, per il principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, non è ricorribile per cassazione, fintantoché non sia spirato il termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen., trattandosi di pronunzia revocabile, di natura sostanzialmente interlocutoria, per la quale non opera la garanzia sancita dall'art. 111, comma 7, Cost., riguardante i soli provvedimenti giurisdizionali aventi natura decisoria e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni giuridiche di diritto soggettivo. (In motivazione, la Corte ha precisato che all'erronea dichiarazione di assenza potrà porsi rimedio chiedendo, dinanzi al giudice che l'ha pronunciata, la revoca della sentenza emessa ex art. 420-quater cod. proc. pen.).

La Corte evidenzia come, in caso di erronea dichiarazione di assenza, l'imputato possa chiedere la revoca della sentenza dinanzi al giudice che l'ha pronunciata. Questo aspetto introduce una forma di tutela per l'imputato, che, pur non potendo ricorrere per cassazione, ha la possibilità di rimediare a situazioni di ingiustizia attraverso altri strumenti giuridici.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 50426 del 26 ottobre 2023 chiarisce importanti aspetti riguardanti la non ricorribilità per cassazione delle decisioni di non doversi procedere ex art. 420-quater cod. proc. pen. La Corte ribadisce l'importanza del principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione e offre spunti di riflessione sul bilanciamento tra le garanzie processuali degli imputati e l'efficienza del sistema giuridico. Gli avvocati e gli operatori del diritto dovrebbero tenere in considerazione queste indicazioni per orientare al meglio le proprie strategie difensive e i propri consigli ai clienti.

Studio Legale Bianucci