Commento sulla Sentenza n. 17174 del 2024: Misure di Prevenzione Patrimoniali e Poteri Istruttori del Giudice

La recente sentenza n. 17174 del 26 gennaio 2024, depositata il 24 aprile 2024, fornisce un'importante occasione di riflessione riguardo al tema delle misure di prevenzione patrimoniali, in particolare quelle adottate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011. In questo caso, il Collegio ha annullato con rinvio un provvedimento del Tribunale di Crotone, evidenziando la fondamentale necessità di un adeguato esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice delegato.

Il Contesto Normativo e Giuridico

La sentenza in oggetto si inserisce in un contesto normativo complesso, in cui le misure di prevenzione patrimoniali sono disciplinate da norme specifiche. In particolare, il Decreto Legislativo n. 159 del 2011 ha introdotto importanti innovazioni in materia di misure di prevenzione, ma nel caso in esame si fa riferimento a disposizioni in vigore prima della sua attuazione. La massima della sentenza recita:

Misure di prevenzione patrimoniali disposte prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011 - Provvedimento di approvazione del conto di gestione degli amministratori giudiziari - Mancato esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice delegato - Violazione di legge - Sussistenza - Fattispecie. In tema di misure di prevenzione patrimoniali disposte prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il provvedimento con cui il collegio, a seguito di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 5 d.m. 1 febbraio 1991, n. 293, approva il rendiconto della gestione degli amministratori giudiziari postula l'esercizio da parte del giudice delegato, in caso di contestazioni o di carenze documentali, dei poteri istruttori previsti dalla menzionata disciplina, la cui omissione integra vizio di violazione di legge, con riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la causa era stata rimessa al collegio in mancanza della documentazione inerente alle operazioni compiute dall'amministratore giudiziario, il cui reperimento, nonostante le richieste di parte, non era stato sollecitato dal giudice delegato).

Questa massima sottolinea l'importanza dell'adeguatezza procedurale nel contesto di misure di prevenzione patrimoniali, dove il corretto esercizio dei poteri da parte del giudice è cruciale per garantire il rispetto dei diritti delle parti coinvolte.

Le Implicazioni della Sentenza

La sentenza mette in luce alcuni aspetti fondamentali del processo penale e delle misure di prevenzione:

  • Importanza dei Poteri Istruttori: Il giudice delegato ha l'obbligo di esercitare i poteri istruttori, specialmente in presenza di contestazioni o mancanza di documentazione.
  • Violazione di Legge: La mancata attivazione dei poteri istruttori integra un vizio di violazione di legge, creando potenzialmente un margine di errore che può pregiudicare l'equità del processo.
  • Rinvio Necessario: L'annullamento con rinvio evidenzia la necessità di una rivalutazione del caso, garantendo così un'adeguata tutela giuridica.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 17174 del 2024 rappresenta un'importante conferma del principio secondo cui il corretto esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice è essenziale per la legittimità delle misure di prevenzione patrimoniali. Tale pronuncia non solo riafferma il diritto delle parti a un equo processo, ma sottolinea anche il dovere del giudice di operare con diligenza e attenzione. Gli operatori del diritto devono trarre spunto da questa sentenza per garantire che le procedure siano sempre rispettate, contribuendo così a una giustizia più equa e trasparente.

Studio Legale Bianucci