La sentenza n. 16153 del 2024 e il delitto di riorganizzazione del partito fascista

La recente sentenza n. 16153 del 18 gennaio 2024, depositata il 17 aprile 2024, ha suscitato un ampio dibattito in ambito giuridico. Essa riguarda la configurabilità del delitto previsto dall’art. 5 della legge n. 645 del 1952, in particolare nel contesto di una pubblica riunione. Attraverso questa decisione, la Corte ha ribadito l’importanza di valutare il 'concreto pericolo di riorganizzazione' del disciolto partito fascista, un tema di rilevanza storica e giuridica.

Il contesto della sentenza

Il caso ha coinvolto un imputato, M. C., accusato di aver partecipato a una riunione pubblica in cui sono stati eseguiti il 'saluto romano' e la 'chiamata del presente'. Questi atti, secondo la Corte, non sono semplici manifestazioni di una forma di saluto, ma possono rappresentare segnali di una volontà di reintrodurre ideologie fasciste. La Corte d'Appello di Milano, con la sua decisione del 24 novembre 2022, ha annullato la sentenza di primo grado, richiedendo un esame più attento delle circostanze del caso.

Pubblica riunione - “Chiamata del presente” e “saluto romano” - Delitto di cui all’art. 5 legge n. 645 del 1952 - Configurabilità - Pericolo concreto di riorganizzazione del partito fascista - Accertamento - Necessità - Concorso con il delitto di cui all’art. 2 d.l. n. 122 del 1993, conv. con modif. dalla legge n. 205 del 1993 - Configurabilità - Condizioni. La condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla "chiamata del presente" e nel cosiddetto "saluto romano" integra il delitto previsto dall'art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. trans. fin. Cost., potendo altresì integrare il delitto, di pericolo presunto, previsto dall'art. 2, comma 1, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, ove, tenuto conto del complessivo contesto fattuale, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 604-bis, secondo comma, cod. pen. (già art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654).

I principi giuridici alla base della sentenza

La sentenza in esame si basa su alcuni principi fondamentali del diritto penale italiano e della Costituzione. L'art. 5 della legge n. 645/1952 vieta espressamente la riorganizzazione del partito fascista e stabilisce sanzioni per coloro che, in qualsiasi forma, ne favoriscano il ripristino. Inoltre, il decreto legge del 1993, convertito in legge, prevede misure contro le manifestazioni che possano esprimere ideologie di odio. Questo è particolarmente rilevante in un contesto storico in cui il fascismo è stato condannato e disciolto.

  • Rilevanza del contesto: La Corte ha sottolineato come le manifestazioni di saluto e chiamata debbano essere analizzate nel loro contesto sociale.
  • Pericolo concreto: È fondamentale che ci sia un concreto pericolo di riorganizzazione per configurare il reato.
  • Normativa europea: La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha influenzato il modo in cui il diritto penale italiano affronta tali questioni.

Conclusioni

La sentenza n. 16153 del 2024 rappresenta un importante punto di riferimento nella lotta contro la riorganizzazione di ideologie estremiste. Essa evidenzia come il diritto penale debba essere un baluardo contro il ripristino di sistemi totalitari e come ogni manifestazione di tale tipo debba essere attentamente scrutinata. La decisione della Corte invita a riflettere su come il diritto possa e debba intervenire per tutelare i valori democratici e repubblicani, in un contesto storico in cui le cicatrici del passato sono sempre presenti.

Studio Legale Bianucci