Commento alla Sentenza n. 3060 del 2024: Il Socio Accomandatario e il Reato di Sottrazione di Beni Pignorati

La sentenza n. 3060 del 30 ottobre 2024 della Corte di Cassazione si pone come un importante punto di riferimento per la comprensione delle responsabilità legali dei soci accomandatari di una società in accomandita semplice (s.a.s.) in relazione ai beni pignorati. In essa si afferma che il trasferimento di un bene pignorato da parte del socio accomandatario, nominato custode del bene stesso, integra il reato previsto dall'art. 388, comma quinto, del codice penale.

Il Caso e la Decisione della Corte

Il caso in esame riguardava un socio accomandatario, P. C., che, in qualità di custode, aveva trasferito a sé stesso la proprietà di un bene della società sottoposto a pignoramento. La Corte ha rigettato il ricorso e ha confermato che tale condotta integra un reato, considerando che il trasferimento del bene rappresenta un atto dispositivo che incide sui tempi della procedura esecutiva e può pregiudicare gli interessi del creditore.

Socio accomandatario di una s.a.s. nominato custode del bene della società pignorato - Trasferimento a sé stesso del bene - Integrazione del reato - Sussistenza - Ragioni. Integra il reato di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen. la condotta del socio accomandatario di una s.a.s. che trasferisce a sé stesso la proprietà di un bene della società pignorato affidato alla sua custodia, trattandosi di un atto dispositivo che incide sui tempi della procedura esecutiva e potenzialmente pregiudizievole per l'interesse del creditore, senza che rilevi la responsabilità dell'agente per le obbligazioni sociali che, sebbene illimitata e solidale, opera solo in via sussidiaria.

Implicazioni Legali e Riferimenti Normativi

Questa sentenza richiama l'attenzione su aspetti fondamentali del diritto penale e commerciale, in particolare sulla responsabilità dei soci accomandatari e sui diritti dei creditori. La normativa pertinente include:

  • Articolo 388 del Codice Penale: disciplina i reati di sottrazione o danneggiamento di beni oggetto di pignoramento.
  • Articolo 2304 del Codice Civile: regola la responsabilità dei soci nelle società in accomandita semplice.

La Corte ha chiarito che la responsabilità per le obbligazioni sociali dei soci accomandatari, sebbene illimitata e solidale, interviene solo in via sussidiaria. Pertanto, il trasferimento di beni pignorati è considerato un atto illegittimo e punibile, a prescindere dalla posizione del socio riguardo alle obbligazioni sociali.

Conclusioni

La sentenza n. 3060 del 2024 rappresenta un'importante affermazione della tutela dei diritti dei creditori e della legalità nella gestione dei beni societari. Essa chiarisce che i soci accomandatari non possono utilizzare i beni della società per scopi personali, specialmente quando tali beni sono già sottoposti a pignoramento. Questo principio non solo protegge gli interessi dei creditori, ma rafforza anche la fiducia nel sistema giuridico, promuovendo pratiche commerciali più etiche e responsabili.

Studio Legale Bianucci