Analisi della Sentenza n. 3087 del 2024: Nullità e Interrogatorio nel Processo Penale

La sentenza n. 3087 del 30 ottobre 2024, pubblicata il 27 gennaio 2025, fornisce importanti chiarimenti riguardo alla nullità della richiesta di rinvio a giudizio a seguito di un interrogatorio non espletato in modo conforme alle norme vigenti. Questa pronuncia della Corte di Cassazione si inserisce in un contesto giuridico in continua evoluzione, dove l'adeguamento alle nuove modalità di comunicazione nel processo penale gioca un ruolo cruciale.

Il Caso e il Contesto Normativo

Nel caso in esame, l’indagato aveva presentato istanza di interrogatorio attraverso modalità non consentite, specificamente tramite PEC, invece che attraverso il deposito nel portale del processo telematico (PPT), come previsto dalla disciplina transitoria di cui all'art. 87, comma 6-bis, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Tale irregolarità ha portato alla dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio.

La Corte ha chiarito che non si può considerare abnorme tale dichiarazione di nullità, in quanto la regressione del procedimento non comporta una stasi del processo stesso. Infatti, il pubblico ministero ha la possibilità di riconsiderare l'esercizio dell'azione penale una volta espletato l'interrogatorio a norma di legge.

Principi Giuridici Sottesi alla Sentenza

Art. 415-bis cod. proc. pen. - Istanza di interrogatorio presentata dall’indagato con modalità non consentita – Dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per mancato espletamento dell’interrogatorio - Abnormità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. Non è abnorme la dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per mancato espletamento dell'interrogatorio chiesto con modalità non consentita, posto che la conseguente regressione del procedimento non comporta alcuna stasi, potendo il pubblico ministero assumere nuovamente le proprie determinazioni sull'esercizio dell'azione penale a ll'esito del disposto interrogatorio. (Fattispecie in cui l'interrogatorio era stato chiesto dall'indagato mediante PEC anziché attraverso il deposito nel portale del processo telematico (PPT), come previsto dalla disciplina transitoria di cui all'art. 87, comma 6-bis, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in relazione all'art. 111-bis cod. proc. pen.).

Questa massima evidenzia l'importanza di seguire le procedure stabilite dal legislatore per garantire il corretto svolgimento del processo. La Corte ha, quindi, confermato la centralità delle modalità di comunicazione nel processo penale e l’importanza della loro osservanza per garantire diritti fondamentali, come quello alla difesa.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 3087 del 2024 rappresenta un importante precedente per le future applicazioni del diritto processuale penale. Essa sottolinea l'importanza di seguire le disposizioni normative riguardanti le modalità di presentazione delle istanze e il rispetto delle procedure, senza le quali il processo rischia di perdere di efficacia e giustizia. È fondamentale che gli operatori del diritto e gli indagati si attengano scrupolosamente alle norme vigenti per evitare situazioni di nullità che possano compromettere l’intero procedimento penale.

Studio Legale Bianucci