Commento alla Sentenza n. 45842 del 2024: Impugnazioni e Difesa per Imputati Latitanti

La sentenza n. 45842 del 2024 della Corte di Cassazione rappresenta un importante punto di riferimento in tema di impugnazioni, in particolare per quanto riguarda gli imputati dichiarati latitanti. La decisione affronta la questione dell'ammissibilità delle impugnazioni nel contesto di un soggetto assente e assistito da un difensore d'ufficio, chiarendo alcune problematiche legate al diritto di difesa.

Il Contesto Normativo

La Corte ha fatto riferimento all'art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale, che stabilisce che, a pena di inammissibilità, il difensore deve depositare un specifico mandato ad impugnare, completo di dichiarazione o elezione di domicilio. Questa norma, nel testo antecedente all'entrata in vigore della legge n. 114 del 2024, è stata applicata anche all'imputato assente dichiarato latitante. Ma cosa significa in pratica?

  • La norma mira a garantire la formalizzazione delle difese anche in situazioni di assenza dell'imputato.
  • È fondamentale mantenere una continuità di contatto tra l'imputato latitante e il proprio difensore.
  • Il diritto di difesa è tutelato, anche se l'imputato non è presente in aula.

Il Diritto di Difesa e la Latitanza

Un aspetto cruciale della sentenza è la sottolineatura che il latitante non è giuridicamente impossibilitato a mantenere contatti con il proprio difensore. Questo elemento è fondamentale per comprendere il principio di non compressione del diritto di difesa. La Corte ha affermato che, nonostante l'assenza fisica, l'imputato ha la possibilità di concordare con il difensore le strategie difensive.

AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. nel testo precedente l'entrata in vigore della legge n. 114 del 2024 - Applicabilità all'imputato assente dichiarato latitante e assistito da difensore d'ufficio - Sussistenza - Ragioni. In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nel testo antecedente l'entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114, in virtù del quale il difensore deve depositare, a pena di inammissibilità, lo specifico mandato ad impugnare contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, si applica anche all'imputato assente che sia stato dichiarato latitante e venga assistito da un difensore d'ufficio, non essendo configurabile alcuna compressione del diritto di difesa, poiché il latitante non è giuridicamente impossibilitato a mantenere contatti con il proprio difensore al fine di concordare le strategie difensive.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 45842 del 2024 offre una visione chiara delle dinamiche legate alle impugnazioni per gli imputati latitanti. Essa rimarca come il diritto di difesa debba essere sempre garantito, anche in assenza fisica dell'imputato, e come la figura del difensore d'ufficio assuma un ruolo cruciale nel garantire tale diritto. La Corte, attraverso questa decisione, contribuisce a delineare un quadro normativo più chiaro e protettivo per gli imputati, sottolineando l'importanza della comunicazione e della pianificazione strategica anche in situazioni critiche.

Studio Legale Bianucci