Commento sulla Sentenza n. 18 del 2023 della Corte Costituzionale: Implicazioni per la Confisca Penale

La recente sentenza n. 18 del 2023 della Corte Costituzionale ha sollevato importanti riflessioni in tema di confisca penale, apportando significative modifiche alla disciplina vigente. Questa decisione si inserisce in un contesto giuridico complesso, dove la salvaguardia dei diritti dei creditori si scontra con le esigenze di ordine pubblico e giustizia. Vediamo insieme le principali novità introdotte da questa sentenza.

Il Contesto Normativo

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione contenuta nell'art. 37 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, che non escludeva che il termine decadenziale previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, potesse decorrere prima dell'entrata in vigore della legge stessa. Questa disposizione riguardava le decisioni di confisca penale ex art. 240-bis del codice penale, intervenute in un arco temporale ben definito.

  • Le decisioni di confisca penale tra l'01/01/2013 e il 19/11/2017 sono ora soggette a una nuova valutazione.
  • La tempestività delle domande di tutela della posizione creditoria deve essere esaminata secondo le norme più favorevoli attualmente in vigore.
  • L'articolo 58, comma 5, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, diventa quindi centrale per la valutazione delle domande pendenti.

Le Implicazioni della Sentenza

Confisca penale in casi particolari - Sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2023 - Decisioni di confisca intervenute tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e la data della vigenza della legge 17 ottobre 2017, n. 161 - Domande di tutela della posizione creditoria incisa dal provvedimento ablatorio - Verifica della tempestività - Disciplina applicabile - Indicazione - Ragioni. In tema di confisca penale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2023, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 37, primo periodo, legge 17 ottobre 2017, n. 161, nella parte in cui non escludeva che il termine decadenziale di cui all'art. 1, commi 199 e 205, legge 24 dicembre 2012, n. 228, potesse decorrere prima dell'entrata in vigore del menzionato art. 37, in caso di decisioni di confisca penale ex art. 240-bis cod. pen. intervenute nel periodo compreso tra l'01/01/2013, data di entrata in vigore della legge n. 228 del 2012, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", e il 19/11/2017, data della vigenza della legge n. 161 del 2017, la tempestività delle domande di tutela della posizione creditoria incisa dal provvedimento ablatorio, ove ancora pendenti, deve essere valutata avendo riguardo alla disciplina prevista dall'art. 58, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel testo attualmente in vigore, in quanto più favorevole di quello previgente, sicché tali domande risulteranno ammissibili ove sia decorso un tempo inferiore ad un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.

Questa pronuncia non solo chiarisce l'applicabilità delle norme, ma offre anche una maggiore protezione ai diritti dei creditori, che possono ora vedere riconosciuta la loro posizione in tempi più favorevoli. Inoltre, si sottolinea l'importanza di una valutazione tempestiva delle domande, un aspetto cruciale in un ambito dove il tempo può influenzare significativamente le possibilità di recupero dei crediti.

Conclusioni

La sentenza n. 18 del 2023 rappresenta un passo avanti nella tutela dei diritti dei creditori in caso di confisca penale. Con l'introduzione di criteri più favorevoli per la valutazione della tempestività delle domande, la Corte Costituzionale ha dimostrato di essere attenta alle dinamiche del diritto penale e alle esigenze di giustizia sociale. È fondamentale che gli operatori del diritto tengano conto di queste novità per garantire una corretta applicazione delle norme e una adeguata tutela dei diritti dei loro assistiti.

Studio Legale Bianucci