Sentenza n. 17489 del 2024: Regime differenziato e acquisto di generi alimentari in carcere

La recente sentenza n. 17489 del 29 marzo 2024 della Corte di Cassazione offre spunti significativi riguardo alla gestione dei detenuti sottoposti a regime differenziato, in particolare per quanto concerne l'autorizzazione all'acquisto di generi alimentari in sopravvitto. Questo provvedimento, che annulla senza rinvio la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Sassari, evidenzia le delicate interazioni tra diritti individuali e necessità di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari.

Il contesto normativo e le condizioni di legittimità

La legge 26 luglio 1975, n. 354, all'art. 41-bis, disciplina le modalità di detenzione per i soggetti ritenuti pericolosi, stabilendo misure restrittive per garantire la sicurezza interna. In tale contesto, la Corte ha ribadito che il diniego dell'Amministrazione penitenziaria all'acquisto di generi alimentari, come nel caso della farina e del lievito, è legittimo qualora si fondi su obiettive esigenze di ordine e sicurezza. Questo approccio è coerente con la necessità di prevenire situazioni di rischio all'interno del carcere.

Detenuti sottoposti a regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Autorizzazione all’acquisto di generi alimentari in sopravvitto - Diniego - Legittimità - Condizioni - Fattispecie. In tema di regime differenziato ai sensi dell'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è legittimo il provvedimento con il quale l'Amministrazione penitenziaria non autorizzi l'acquisto al sopravvitto e la detenzione di alimenti, sulla base di obiettive esigenze di ordine e di sicurezza interna, ove le conseguenti limitazioni non incidano sui diritti del detenuto alla salute e all'alimentazione. (Fattispecie relativa al diniego all'acquisto al sopravvitto di farina e lievito, adottato per la loro facile infiammabilità nonché per la loro non essenzialità, potendo il detenuto usufruire del vitto fornito dall'Amministrazione, conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali).

Le implicazioni per i diritti dei detenuti

La sentenza sottolinea che, sebbene siano legittime le restrizioni imposte per motivi di sicurezza, queste non devono compromettere i diritti fondamentali dei detenuti, in particolare quelli relativi alla salute e all'alimentazione. L'Amministrazione deve garantire che il vitto fornito rispetti le tabelle nutrizionali ministeriali, affinché i detenuti possano mantenere un adeguato stato di salute.

  • Legittimità del diniego di acquisto di generi alimentari in base a esigenze di sicurezza.
  • Diritti del detenuto alla salute e alimentazione devono essere tutelati.
  • Possibilità di usufruire del vitto fornito dall'Amministrazione come alternativa.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 17489 del 2024 rappresenta un importante punto di riferimento per la gestione dei detenuti in regime differenziato, sottolineando la necessità di bilanciare le esigenze di sicurezza con i diritti fondamentali dei detenuti. Questo equilibrio è essenziale per una giustizia penale che rispetti la dignità umana, anche all'interno delle strutture carcerarie.

Studio Legale Bianucci