Commento alla sentenza n. 10576 del 2024: l'impossibilità di ricorso per cassazione nei procedimenti di misure di prevenzione

La recente sentenza n. 10576 del 18 aprile 2024, emessa dal Tribunale di Trapani e presieduta dal dott. F. De Stefano, offre importanti spunti di riflessione sull'ambito delle misure di prevenzione e sull'impatto che queste hanno sui diritti dei creditori. In particolare, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione presentato da F. contro il decreto che rigettava l'istanza di ammissione al pagamento di un credito garantito da ipoteca. Questo caso solleva interrogativi fondamentali riguardo all'accesso alla giustizia e alla tutela dei diritti patrimoniali nei procedimenti penali.

Il contesto normativo delle misure di prevenzione

Le misure di prevenzione, disciplinate dalla legge n. 228 del 2012, mirano a prevenire il pericolo di attività illecite attraverso l'utilizzo di beni confiscati. Tuttavia, la questione centrale nella sentenza in esame riguarda l'impossibilità di impugnare, in sede civile, i decreti relativi a tali misure. In particolare, i giudici hanno sottolineato che il ricorso per cassazione non è proponibile per il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al pagamento del credito, in quanto il giudice civile non ha competenza per esaminare tali casi. Questo principio si fonda su una chiara distinzione tra le competenze dei giudici ordinari e quelle dei giudici specializzati in materia di misure di prevenzione.

La massima della sentenza e il suo significato

“(RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Istanza di ammissione al pagamento del credito ex art. 1, comma 198, l. n. 228 del 2012 - Decreto emesso nell'ambito del procedimento di misure di prevenzione - Impugnazione - Ricorso per cassazione in sede civile - Inammissibilità - Fondamento. Avverso il decreto di rigetto di istanza di ammissione al pagamento del credito, formulata dal creditore avente garanzia ipotecaria sui beni oggetto di confisca, ai sensi degli artt. 1, commi 194 e ss., l. 228 del 2012 e 665 c.p.p., emesso nell'ambito di un procedimento di misure di prevenzione, non è proponibile ricorso per cassazione in sede civile, che, di conseguenza, va dichiarato inammissibile, essendo il giudice civile istituzionalmente carente di cognizione.”

Questa massima evidenzia chiaramente che la natura del provvedimento e il contesto in cui viene emesso determinano la sua impugnabilità. La Corte ha ribadito che il decreto emesso in un procedimento di misure di prevenzione non può essere oggetto di ricorso in cassazione, visto che il giudice civile non possiede la cognizione necessaria per trattare tali questioni. Di conseguenza, i creditori, anche se titolari di garanzie ipotecarie, si trovano in una posizione di svantaggio rispetto alla soddisfazione dei loro crediti.

Conclusioni

La sentenza n. 10576 del 2024 rappresenta un'importante evoluzione nella giurisprudenza riguardante le misure di prevenzione e il loro impatto sui diritti dei creditori. La decisione della Corte di dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione sottolinea la necessità di una chiara distinzione di competenze tra i vari organi giurisdizionali. È fondamentale che i creditori garantiti possano avere una chiara consapevolezza delle limitazioni legali alle quali sono soggetti, affinché possano pianificare adeguatamente le loro strategie di recupero del credito.

Studio Legale Bianucci