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Sentenza n. 34556 del 2023: la legittimità del foglio di via obbligatorio e le prescrizioni necessarie

La recente sentenza n. 34556 del 18 aprile 2023 offre importanti spunti di riflessione sulle misure di prevenzione in materia di sicurezza pubblica. In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che la mancanza di specifiche prescrizioni rende illegittimo il provvedimento di foglio di via obbligatorio. Questo aspetto è cruciale per comprendere i diritti degli individui coinvolti e le responsabilità degli organi di pubblica sicurezza.

Le condizioni per la legittimità del foglio di via obbligatorio

Secondo la sentenza, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento sono condizioni imprescindibili e inscindibili. Ciò significa che, per emettere un foglio di via obbligatorio, è necessario che entrambe le prescrizioni siano presenti. La loro assenza comporta l'illegittimità del provvedimento, come evidenziato dalla Corte.

  • Rientro nel luogo di residenza: fondamentale per garantire il rispetto delle norme stabilite.
  • Divieto di ritorno nel comune: necessario per tutelare la sicurezza pubblica e prevenire situazioni di rischio.

Implicazioni giuridiche e conseguenze della sentenza

Mancanza dell'ordine di rientro nel luogo di residenza e del divieto di ritorno - Illegittimità del provvedimento amministrativo - Sussistenza - Conseguenze. In tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio, sicché la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità dalla fattispecie tipica, con conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

La Corte di Cassazione ha affermato che l'illegittimità del provvedimento può essere rilevata dal giudice penale, il quale ha l'obbligo di disapplicarlo in caso di difformità rispetto alla fattispecie tipica. Questa posizione consolida ulteriormente la tutela dei diritti individuali e sottolinea l'importanza di un'applicazione rigorosa delle norme.

Conclusioni

La sentenza n. 34556 del 2023 rappresenta un passo significativo nella giurisprudenza italiana riguardante le misure di prevenzione. Essa ribadisce l'importanza delle condizioni necessarie per l'emissione di un foglio di via obbligatorio e la conseguente illegittimità del provvedimento in assenza di tali requisiti. Questo principio non solo tutela i diritti degli individui, ma garantisce anche un'applicazione più equa e giusta delle misure di sicurezza pubblica.