La sentenza n. 39599 del 12 settembre 2024 emessa dalla Corte di Appello di Messina offre importanti spunti di riflessione sulla responsabilità in caso di getto pericoloso di cose. In particolare, il fulcro della decisione verte sull'interpretazione dell'espressione "altrui uso" in relazione a un luogo privato, un tema di rilevante interesse per giuristi e operatori del diritto.
La Corte ha chiarito che, in ambito di getto pericoloso di cose, l'espressione "altrui uso" si riferisce a qualsiasi legittima facoltà di utilizzo di un'area da parte di un soggetto diverso dall'agente. Questo può derivare da diritti esclusivi, da diritti "in re aliena" o da obbligazioni. La definizione si amplia ulteriormente includendo anche situazioni in cui l'uso dell'area è concesso per mera condiscendenza. Nella fattispecie esaminata, la Corte ha ritenuto che un fondo nella disponibilità di una società potesse essere considerato un luogo privato di "altrui uso", in quanto vi potevano accedere sia i dipendenti sia soggetti terzi.
Contravvenzione di getto pericoloso di cose - Espressione “altrui uso” riferita a luogo privato - Significato - Fattispecie. In tema di getto pericoloso di cose, l'espressione "altrui uso", riferita al luogo privato, identifica qualsiasi legittima facoltà, derivante da un diritto soggettivo esclusivo, da un diritto "in re aliena" o d'obbligazione ovvero da una mera condiscendenza da parte di chi può prestarla, di valersi dell'area per una qualche esigenza, spettante a un soggetto diverso dall'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto luogo privato di altrui uso un fondo nella disponibilità di una società, dove potevano accedere i dipendenti della stessa e soggetti terzi e sul quale erano stati depositati, in modo incontrollato, rifiuti dalla prima prodotti). (Conf.: n. 6939 del 1989, Rv. n. 184308-01).
La sentenza si inserisce in un contesto più ampio di responsabilità per danni ambientali e per l'inquinamento. Secondo l'articolo 674 del Codice Penale, chiunque getti o abbandoni cose in modo da recare pericolo per la salute pubblica è punito con sanzioni che possono variare a seconda della gravità della condotta. È fondamentale, quindi, comprendere come la definizione di "altrui uso" possa influenzare le situazioni di responsabilità, specialmente per le aziende che operano in contesti dove i rifiuti possono essere gestiti in modo inadeguato.
La sentenza n. 39599 del 2024 rappresenta un importante passo avanti nella chiarificazione del concetto di "altrui uso" e nella definizione delle responsabilità legate al getto pericoloso di cose. La distinzione tra uso privato e uso altrui è cruciale per determinare le conseguenze legali di comportamenti potenzialmente dannosi. È evidente che la giurisprudenza continuerà a evolversi in questo ambito, richiedendo un'attenzione costante da parte di chi si occupa di diritto penale e di responsabilità ambientale.