Commento alla Sentenza n. 38513 del 2024: Costituzione di Parte Civile e Spese di Giudizio

La sentenza n. 38513 del 19 settembre 2024 rappresenta un punto di riferimento importante nel panorama del diritto penale italiano, in particolare per quanto riguarda il patteggiamento e la costituzione di parte civile. In essa, la Corte ha affrontato la questione dell'ammissibilità della costituzione di parte civile all'udienza fissata ex art. 458-bis cod. proc. pen., evidenziando le conseguenze relative alle spese di costituzione.

Il Contesto Normativo

La questione centrale riguardava la legittimità della condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile in seguito alla richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato. In particolare, la Corte ha stabilito che è possibile la costituzione di parte civile anche in fase di patteggiamento, il che segna un'importante evoluzione rispetto a precedenti orientamenti giurisprudenziali.

Udienza fissata ex art. 458-bis cod. proc. pen. per la richiesta di applicazione pena in esito a decreto di giudizio immediato - Costituzione di parte civile - Ammissibilità - Conseguenze - Liquidazione delle spese di costituzione - Legittimità - Fattispecie. In tema di patteggiamento, è ammessa la costituzione di parte civile all'udienza fissata, a norma dell'art. 458-bis cod. proc. pen., in conseguenza della richiesta di applicazione della pena presentata dall'imputato a seguito dell'emissione del decreto di giudizio immediato, sicché è legittima la condanna del predetto al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, disposta con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la statuizione di condanna alle spese processuali limitatamente all'importo liquidato alla parte civile a titolo di discussione, trattandosi di voce relativa a fase decisionale non prevista nel patteggiamento).

Le Conseguenze della Sentenza

La decisione della Corte ha diverse implicazioni pratiche:

  • Ammissibilità della Costituzione di Parte Civile: La Corte ha affermato che la parte civile può costituirsi anche al momento della richiesta di patteggiamento, ampliando le possibilità di tutela dei diritti risarcitori.
  • Spese di Giudizio: È legittima la condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, ma non per tutti gli importi, non essendo prevista la fase di discussione nel patteggiamento.
  • Chiarezza Normativa: La sentenza contribuisce a chiarire un aspetto che, fino ad ora, ha generato interpretazioni difformi tra le varie corti.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 38513 del 2024 rappresenta un passo avanti verso una maggiore chiarezza e coerenza nel diritto penale italiano. La sua importanza risiede non solo nella definizione della possibilità di costituzione di parte civile in fase di patteggiamento, ma anche nella regolamentazione delle spese processuali. Questo orientamento giurisprudenziale offre un'importante opportunità per le vittime di reati di far valere i propri diritti e ottenere un risarcimento, rendendo il sistema giuridico più equo ed accessibile.

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