Commento alla Sentenza n. 26285 del 2024: Guida Senza Patente e Recidiva

La recente sentenza n. 26285 del 4 giugno 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, offre spunti di riflessione importanti sull’argomento della guida senza patente, in particolare quando si verifica un'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio. Questo caso specifico, che ha coinvolto l'imputato M. R., ha confermato alcuni principi chiave riguardo alla disciplina delle sanzioni nel contesto della circolazione stradale.

Contesto Normativo e Giurisprudenziale

L'articolo 116, comma 15, del Codice della Strada stabilisce le sanzioni per chi guida senza patente, con particolare riguardo ai recidivi. La sentenza in esame ha messo in luce come il Decreto Legislativo n. 8 del 2016 abbia depenalizzato l'ipotesi non aggravata, ma non abbia avuto alcun impatto sul trattamento sanzionatorio per la fattispecie aggravata. In questo caso, infatti, si evidenzia che l’ipotesi aggravata da recidiva è stata trasformata in una fattispecie autonoma di reato, con sanzioni congiunte, detentive e pecuniarie. Questo significa che, in presenza di recidiva, il legislatore ha deciso di mantenere un rigoroso regime sanzionatorio.

Implicazioni della Sentenza

La sentenza chiarisce che, in caso di recidiva, non può applicarsi la sola pena detentiva. Questo aspetto è fondamentale, poiché implica che il giudice deve considerare entrambe le sanzioni: quella detentiva e quella pecuniaria. Le conseguenze giuridiche di questa decisione possono essere riassunte nei seguenti punti:

  • La recidiva nel biennio trasforma l'ipotesi aggravata in una fattispecie autonoma di reato.
  • Il trattamento sanzionatorio rimane severo, prevedendo una pena congiunta.
  • Il d.lgs. n. 8 del 2016 ha depenalizzato solo l'ipotesi non aggravata, mantenendo rigidità per la fattispecie aggravata.
Ipotesi aggravata da recidiva nel biennio - Trasformazione in fattispecie autonoma di reato per effetto del d.lgs. n. 8 del 2016 - Conseguenze sul trattamento sanzionatorio - Applicabilità della sola pena detentiva - Esclusione - Ragioni. In tema di guida senza patente, l'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in fattispecie autonoma di reato in ragione del trattamento sanzionatorio per essa previsto, caratterizzato da pena congiunta, detentiva e pecuniaria, sicché al disposto dell'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha depenalizzato l'ipotesi non aggravata, non può riconoscersi, altresì, portata modificativa del tipo di sanzione comminata per quella aggravata, mediante la sostituzione della sola pena detentiva a quella congiunta.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 26285 del 2024 sottolinea l'importanza di un approccio rigoroso nei casi di guida senza patente aggravata da recidiva. La distinzione tra fattispecie aggravata e non aggravata è fondamentale per comprendere il sistema sanzionatorio vigente, il quale mantiene un elevato grado di severità per comportamenti che mettono a repentaglio la sicurezza stradale. È cruciale che i conducenti siano consapevoli delle conseguenze legali delle loro azioni, soprattutto in caso di recidiva, per evitare di incorrere in sanzioni pesanti e in un possibile aggravamento della propria posizione giuridica.

Studio Legale Bianucci