La sentenza n. 39243 del 2024: legittimazione degli enti esponenziali di interessi collettivi

La recente sentenza n. 39243 del 4 luglio 2024, depositata il 25 ottobre 2024, offre un'importante riflessione sulla legittimazione degli enti esponenziali di interessi collettivi nel processo penale. In particolare, la Corte di Cassazione ha confermato la possibilità per tali enti di esercitare i diritti della persona offesa, a condizione che gli scopi statutari dell'ente corrispondano ai beni giuridici tutelati dal reato contestato.

La legittimazione e i presupposti normativi

Secondo la sentenza, la legittimazione degli enti esponenziali a partecipare al processo e a esercitare i diritti della persona offesa presuppone una corrispondenza tra gli interessi tutelati dall’ente e quelli protetti dal reato. Questo principio si applica a situazioni in cui il reato in questione, come nel caso dell'art. 604 bis del Codice Penale, tutela la dignità e l'uguaglianza degli individui.

  • Enti come l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, il cui scopo è combattere il razzismo e l'antisemitismo.
  • Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, che promuove i valori di libertà e democrazia.
Enti esponenziali di interessi collettivi - Legittimazione ad esercitare i diritti riconosciuti alla persona offesa - Presupposto - Corrispondenza tra gli scopi statutari dell’ente e il bene giuridico tutelato dal reato per il quale si procede - Fattispecie. La legittimazione degli enti esponenziali di interessi collettivi a partecipare al processo e ad esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa presuppone che gli interessi statutariamente tutelati dagli enti corrispondano a quelli protetti dal reato in contestazione, da valutarsi in stretta e specifica aderenza con la struttura e la natura della fattispecie criminosa. (Fattispecie relativa a procedimento per il delitto di cui all'art. 604 bis cod. pen., nella quale, rilevatosi che il reato è posto a tutela della dignità e dell'uguaglianza degli individui, è stata riconosciuta la legittimazione a costituirsi parte civile dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, il cui scopo statutario consiste nel contrastare, ovunque e comunque si manifestino, il razzismo, l'antisemitismo, il pregiudizio e l'intolleranza, nonché a tutelare la rappresentanza dei beni e degli interessi morali degli ebrei, e dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, il cui scopo statutario consiste nel promuovere la piena attuazione della Costituzione e nel sostenere i valori di libertà e democrazia).

Implicazioni della sentenza

Questa sentenza rappresenta un significativo passo avanti nel riconoscere il ruolo degli enti collettivi nella tutela dei diritti individuali e collettivi. Le associazioni che operano per la difesa della dignità umana e contro le discriminazioni hanno ora una chiara legittimazione a intervenire nei procedimenti penali, rafforzando la loro posizione nel combattere crimini di odio e pregiudizio.

Inoltre, la decisione si allinea con i principi del diritto europeo, che promuove la protezione dei diritti umani e la lotta contro ogni forma di discriminazione. Le norme europee, infatti, incoraggiano la partecipazione attiva di enti e associazioni nella difesa dei diritti fondamentali, rendendo questa sentenza un importante precedente per futuri casi giudiziari.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 39243 del 2024 segna un importante riconoscimento della legittimazione degli enti esponenziali di interessi collettivi nel processo penale. Essa offre una chiara guida su come valutare la corrispondenza tra gli scopi statutari degli enti e i beni giuridici tutelati, promuovendo una maggiore protezione dei diritti delle persone offese. Questo sviluppo non solo rafforza il sistema giuridico italiano, ma contribuisce anche a una più ampia lotta contro le discriminazioni e le ingiustizie sociali.

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