Commento alla Sentenza Cass. pen., Sez. II, n. 29346 del 2023: Riciclaggio e Frode Informatica

La sentenza n. 29346 del 2023 della Corte di Cassazione offre un'importante riflessione sulle tematiche del riciclaggio e della frode informatica. In particolare, la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da A.A. e B.B., accusati di essere complici di una frode informatica attraverso l'uso dei loro conti correnti per ricevere denaro illecitamente guadagnato. Questa decisione chiarisce il confine tra il reato di riciclaggio e il concorso nella frode, evidenziando la necessità di un'analisi dettagliata delle condotte contestate.

La Qualificazione Giuridica del Fatto

La Corte ha sottolineato che, per determinare la corretta qualificazione giuridica dei fatti, è fondamentale considerare le modalità della condotta degli imputati. I ricorrenti sostenevano che le loro azioni dovessero essere inquadrate nell'art. 640-ter c.p., dedicato alla frode informatica. Tuttavia, la Corte ha chiarito che il profitto derivato dalla frode era già stato conseguito dagli autori del delitto prima che il denaro venisse trasferito sui conti correnti degli imputati. Questo aspetto è cruciale, poiché evidenzia come la condotta di A.A. e B.B. sia avvenuta in un momento successivo rispetto alla realizzazione del reato presupposto.

Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.

Le Implicazioni della Sentenza

La decisione della Corte di Cassazione presenta diverse implicazioni. In primo luogo, conferma l'importanza di delineare chiaramente il momento in cui un reato si perfeziona e la distinzione tra le varie condotte illecite. In secondo luogo, mette in evidenza come la semplice disponibilità di un conto corrente per ricevere denaro di provenienza illecita possa configurare il reato di riciclaggio, anche in assenza di un collegamento diretto con il reato presupposto.

  • Il riciclaggio si configura quando si ostacola l'identificazione della provenienza illecita.
  • Il profitto del reato deve essere già conseguito affinché si possa configurare il riciclaggio.
  • Le condotte dei soggetti coinvolti devono essere esaminate nel contesto temporale corretto.

Conclusioni

La sentenza n. 29346 del 2023 rappresenta un passo significativo nella giurisprudenza italiana in materia di frode informatica e riciclaggio. Essa chiarisce che la responsabilità penale può essere attribuita anche a coloro che non partecipano attivamente alla frode, ma che contribuiscono all'occultamento del profitto attraverso la disponibilità di strumenti finanziari. Pertanto, è fondamentale per i professionisti del diritto e per i cittadini essere consapevoli delle proprie responsabilità in relazione all'uso dei conti correnti e ai flussi di denaro che gestiscono.

Studio Legale Bianucci