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Affidamento in prova e misura della semilibertà: commento alla Cass. pen., Sez. I, n. 37090 del 2024

La sentenza n. 37090 del 2024 della Corte di Cassazione, Sezione I Penale, offre importanti spunti di riflessione sull'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale e sulla valutazione delle misure alternative alla detenzione. In questo articolo, analizzeremo i principali aspetti della decisione, evidenziando i criteri utilizzati dalla Corte per giungere al rigetto del ricorso presentato da A.A., condannato per bancarotta fraudolenta.

Il contesto del caso

Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo aveva dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale di A.A., ammettendolo invece alla semilibertà. La difesa ha contestato questa decisione, sostenendo che le risultanze dell'UEPE evidenziavano un percorso di reinserimento sociale del condannato, che da sei anni lavorava in un'azienda di famiglia e si era reso disponibile per attività di volontariato.

La valutazione della richiesta di affidamento in prova non può prescindere dalla condotta tenuta dal condannato dopo la commissione del reato e dai suoi comportamenti attuali.

I principi giuridici alla base della decisione

La Corte ha richiamato il principio per cui l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, è una misura alternativa alla detenzione che mira alla rieducazione del reo e alla prevenzione della recidiva. La giurisprudenza consolidata stabilisce che, per concedere tale misura, non è sufficiente dimostrare una completa revisione critica del proprio comportamento passato, ma è necessaria una valutazione attenta della condotta successiva alla condanna.

  • L'importanza della condotta post-condanna: La condotta tenuta dal condannato dopo la commissione del reato è fondamentale per valutare la possibilità di reinserimento.
  • Il ruolo della gravità del reato: La Corte ha considerato la gravità del reato di bancarotta fraudolenta, insieme a precedenti penali, come elementi decisivi nella decisione.
  • Il principio di gradualità: La concessione della semilibertà è vista come un passo graduale verso il reinserimento sociale, mantenendo un controllo sul condannato.

Conclusioni

In sintesi, la sentenza n. 37090 del 2024 evidenzia come la valutazione dell'affidamento in prova debba tener conto non solo della natura del reato, ma anche della condotta tenuta dal condannato successivamente alla condanna. La Corte ha dimostrato di applicare le norme con rigore, sottolineando il ruolo fondamentale della gradualità nelle misure alternative, per garantire un reinserimento sociale efficace e controllato. Questo approccio rappresenta non solo una tutela per la società, ma anche un'opportunità per il condannato di rieducarsi e reintegrarsi nel contesto sociale.