Commento sulla Sentenza n. 29192 del 2024: Sanzioni Sostitutive e Condizioni Economiche dell'Imputato

La sentenza n. 29192 del 28 maggio 2024 della Corte di Cassazione rappresenta un'importante pronuncia in merito all'applicazione delle sanzioni sostitutive per pene detentive brevi. La Corte ha evidenziato come la sostituzione di tali pene con una pena pecuniaria sia rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, anche nel caso in cui l'imputato si trovi in condizioni economiche disagiate. Questa decisione non solo chiarisce l'ambito di applicazione delle sanzioni, ma offre anche spunti di riflessione sulla funzione rieducativa e preventiva della pena nel sistema giuridico italiano.

Sanzioni Sostitutive: Un Nuovo Approccio

La Corte ha specificato che la valutazione della sostituzione delle pene detentive brevi con una pena pecuniaria deve tener conto di vari fattori, tra cui le condizioni economiche del soggetto. Questa impostazione è in linea con il disposto dell'art. 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689, recentemente modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Tali disposizioni permettono una certa flessibilità al giudice, che può determinare la pena pecuniaria tenendo presente le specifiche circostanze del caso.

  • Il giudice ha la discrezionalità di valutare le condizioni economiche dell'imputato.
  • È possibile applicare sanzioni sostitutive anche in caso di disagio economico.
  • La prognosi di inadempimento si riferisce solo alle pene accompagnate da prescrizioni.

La Massima della Corte e le Implicazioni

Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Pena pecuniaria sostitutiva - Condizioni economiche disagiate dell'imputato - Ammissibilità - Ragioni. La sostituzione delle pene detentive brevi con pena pecuniaria è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ed è consentita anche nei confronti dell'imputato che versi in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni. (In motivazione la Corte ha precisato che il disposto dell'art. 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, individuando un ampio intervallo tra il valore minimo ed il valore massimo di conversione giornaliero, permette al giudice di accedere ad una determinazione che, tenendo conto delle condizioni economiche del soggetto, al contempo garantisca il rispetto delle finalità rieducative e di prevenzione proprie della pena).

Questa massima rappresenta un importante principio che può influenzare il modo in cui le pene vengono applicate, in particolare nei casi in cui l'imputato non disponga di risorse economiche sufficienti per far fronte a una pena pecuniaria. La Corte, infatti, pone l'accento sulla necessità di garantire che le pene siano proporzionate e giuste, rispettando i diritti fondamentali degli imputati, anche quelli in difficoltà economica.

Conclusioni

La sentenza n. 29192 del 2024 offre una visione innovativa e umanitaria della giustizia penale, enfatizzando l'importanza della valutazione individuale delle condizioni economiche dell'imputato. Questo approccio permette di mantenere l'efficacia della pena come strumento di rieducazione e prevenzione, senza compromettere i diritti dei soggetti più vulnerabili. È un passo significativo verso una giustizia più equa e accessibile, che potrebbe influenzare positivamente le future decisioni giurisprudenziali.

Studio Legale Bianucci