Commento sulla sentenza n. 27517 del 2024: Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti

La sentenza n. 27517 del 12 aprile 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un'importante riflessione sulla nozione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. In particolare, si concentra sui requisiti che differenziano questa fattispecie da quella del concorso di persone nel reato di cui all'articolo 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Questo articolo mira a chiarire quali siano le implicazioni giuridiche di tale distinzione e il significato dell'elemento organizzativo nella condotta associativa.

La distinzione tra associazione e concorso di persone

La Corte, nel suo pronunciamento, evidenzia come l'elemento differenziale tra la fattispecie associativa di cui all'art. 74 del d.P.R. 309/1990 e quella del concorso di persone, prevista dagli artt. 110 del Codice Penale e 73 del medesimo d.P.R., risieda nell'elemento organizzativo. In particolare, la condotta associativa si caratterizza per un 'quid pluris' rispetto al mero accordo di volontà, implicando la predisposizione di una struttura organizzata e stabile. Questo aspetto è cruciale per la comprensione della responsabilità penale connessa ai reati di traffico di stupefacenti.

Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - Nozione - Requisiti - Differenze rispetto al concorso di persone nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. n.309 del 1990 - Struttura organizzativa. L'elemento differenziale tra la fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e quella del concorso di persone nel reato prevista agli artt. 110, cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede nell'elemento organizzativo, consistendo la condotta associativa finalizzata al traffico di stupefacenti in un 'quid pluris' rispetto al mero accordo di volontà, sostanziantesi nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso.

Le implicazioni della sentenza

La sentenza in oggetto pone l'accento sull'importanza di dimostrare l'esistenza di una struttura organizzativa per configurare l'associazione a delinquere nel traffico di stupefacenti. Questo implica che le autorità devono fornire prove chiare e concrete riguardo alla stabilità e all'organizzazione del gruppo criminale. Senza tali elementi, le accuse di associazione possono risultare infondate.

  • Organizzazione: è essenziale che ci sia una struttura definita.
  • Stabilità: l'associazione deve dimostrare una continuità nel tempo.
  • Programma criminoso: deve esserci un piano concreto per il traffico di stupefacenti.

Inoltre, la Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali che hanno confermato questa interpretazione, sottolineando come la mera partecipazione ad un accordo non sia sufficiente a configurare il reato di associazione a delinquere. Ciò rafforza l'idea che il diritto penale richiede una prova solida per l'applicazione delle norme più severe.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 27517 del 2024 rappresenta un passo significativo nella giurisprudenza italiana riguardante il traffico di stupefacenti. La distinzione tra associazione e concorso di persone è fondamentale per una corretta applicazione della legge. I professionisti del diritto e gli operatori del settore devono prestare attenzione a questi sviluppi, poiché le implicazioni dell'elemento organizzativo possono influenzare notevolmente le strategie di difesa e le decisioni giudiziarie future.

Studio Legale Bianucci