Analisi della Sentenza n. 26510 del 2024: L'onere di deposito nel procedimento di prevenzione

La sentenza n. 26510 del 9 aprile 2024, emessa dalla Corte di Appello di Palermo, rappresenta un'importante pronuncia in merito all'applicabilità dell'art. 581, comma 1-ter, del codice di procedura penale nel contesto del procedimento di prevenzione. Questa decisione si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione delle impugnazioni e sulla necessità di garantire una rapida definizione dei procedimenti.

Il contesto normativo

Il comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen. stabilisce l'onere per l'imputato di depositare, con l'atto di appello, la dichiarazione o l'elezione di domicilio per la notifica del decreto di citazione a giudizio. La Corte ha chiarito che tale disposizione si applica anche nel procedimento di prevenzione, richiamando il combinato disposto degli artt. 10, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e 680, comma 3, cod. proc. pen. Questo richiamo evidenzia l'esigenza di celerità, che è fondamentale per la definizione dei giudizi di impugnazione.

Le motivazioni della Corte

L'onere di depositare con l'atto di appello la dichiarazione o l'elezione di domicilio in funzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio, previsto a pena d'inammissibilità del gravame dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., trova applicazione anche nel procedimento di prevenzione in virtù del rinvio ad esso operato dal combinato disposto degli artt. 10, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e 680, comma 3, cod. proc. pen., dovendo ritenersi la compatibilità della disposizione generale richiamata con il procedimento di prevenzione, per la comune esigenza di particolare celerità nella definizione dei giudizi di impugnazione.

La Corte ha sottolineato che la rapida definizione dei procedimenti è cruciale, in quanto il procedimento di prevenzione è caratterizzato da una particolare urgenza. Tuttavia, la Corte ha anche precisato che il disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che si applica solo ai processi celebrati “in absentia”, risulta incompatibile con il procedimento di prevenzione. Questo aspetto evidenzia la necessità di distinguere tra diverse tipologie di procedimenti e le relative regole.

Implicazioni della sentenza

Questa sentenza ha diverse implicazioni per gli operatori del diritto e gli imputati coinvolti in procedimenti di prevenzione:

  • Chiarezza sull'onere di deposito: L'obbligo di depositare la dichiarazione di domicilio è ora chiaramente definito anche per i procedimenti di prevenzione.
  • Importanza della celerità: La Corte sottolinea l'importanza di garantire una rapida definizione dei procedimenti, contribuendo così a una giustizia più efficiente.
  • Distinzione tra procedimenti: La sentenza chiarisce le differenze tra i vari tipi di procedimenti e le relative norme applicabili.

Conclusione

In conclusione, la sentenza n. 26510 del 2024 offre una guida importante per la corretta applicazione delle norme processuali nel contesto dei procedimenti di prevenzione. Essa ribadisce la necessità di una gestione efficiente delle impugnazioni, contribuendo a un sistema giuridico più celere e reattivo. Gli avvocati e i professionisti del settore devono tenere presente queste indicazioni per garantire un'adeguata difesa dei loro assistiti.

Studio Legale Bianucci