Esercizio molesto dell'accattonaggio: analisi della sentenza n. 29233 del 2024

La sentenza n. 29233 del 22 maggio 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un'importante riflessione sul reato di esercizio molesto dell'accattonaggio, affrontando in particolare il tema della prescrizione. Questa pronuncia si inserisce in un contesto giuridico complesso, dove la tutela dei beni giuridici e la definizione di reati abituali rivestono un ruolo cruciale.

Il contesto giuridico dell'accattonaggio molesto

L'accattonaggio, in quanto pratica di richiesta di aiuto alla collettività, può assumere forme diverse. Tuttavia, quando diventa molesto, può essere qualificato come reato. La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha ribadito che l'esercizio molesto dell'accattonaggio può essere considerato un reato eventualmente abituale, il che significa che può essere integrato sia da un singolo atto che dalla reiterazione di più atti omogenei.

  • Un singolo episodio di accattonaggio molesto può costituire reato.
  • La reiterazione di tali episodi contribuisce a configurare un reato abituale.
  • La prescrizione decorre dall'ultimo atto antigiuridico compiuto.

Il principio di prescrizione e la sua applicazione

Una delle questioni più rilevanti affrontate dalla Corte riguarda la decorrenza dei termini di prescrizione. La massima della sentenza stabilisce che “l'esercizio molesto dell'accattonaggio è reato eventualmente abituale, potendo essere integrato tanto da un fatto singolo quanto dalla reiterazione di una pluralità di fatti omogenei, sicché, in tale ultimo caso, i termini di prescrizione decorrono dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, in quanto solo in tale momento cessa il pericolo di lesione dei beni tutelati dalla norma incriminatrice.” Questo principio è fondamentale, poiché stabilisce che la prescrizione non inizia a decorrere fino a quando non si verifica l'ultimo atto che può ledere i beni giuridici tutelati.

Conclusioni

La sentenza n. 29233 del 2024 rappresenta un'importante tappa nella giurisprudenza riguardante l'accattonaggio molesto. Essa chiarisce che la reiterazione di atti di accattonaggio molesto può configurare un reato abituale e che la prescrizione decorre dall'ultimo atto compiuto. Questa interpretazione non solo aiuta a definire meglio i confini di questo reato, ma offre anche uno strumento utile per la tutela dei beni giuridici coinvolti. È fondamentale per gli operatori del diritto e per la pubblica amministrazione considerare queste indicazioni nella gestione dei casi di accattonaggio molesto.

Studio Legale Bianucci