La sentenza n. 20337 del 2024: La riservatezza dei dati anagrafici nelle indagini penali

La recente ordinanza n. 20337 del 23 luglio 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, offre importanti chiarimenti sulla diffusione di dati anagrafici di persone sottoposte ad indagini. Questa pronuncia affronta la delicata questione della bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e il diritto di cronaca, stabilendo criteri chiari per la liceità della diffusione di informazioni sensibili.

Il contesto giuridico della sentenza

Nel caso in esame, la Corte ha esaminato la legittimità della diffusione di dati anagrafici di un soggetto coinvolto in indagini penali. Secondo la massima sancita dalla sentenza, la divulgazione è consentita per finalità giornalistiche, anche senza il consenso dell'interessato, a condizione che l'informazione sia essenziale rispetto a fatti di interesse pubblico. Questa essenzialità è un criterio chiave, rimesso alla valutazione del giudice di merito.

In genere. La divulgazione di dati anagrafici di una persona sottoposta ad indagini è consentita per finalità giornalistiche, anche senza il consenso dell'interessato, nel rispetto del codice deontologico richiamato dall'art. 139 d.lgs. n. 196 del 2003 ed ai sensi dell'art. 137 del citato d.lgs. e, cioè, solo se la stessa è essenziale riguardo a fatti di interesse pubblico, requisito rimesso all'accertamento e alla valutazione, caso per caso, del giudice di merito, tenuto ad indicare analiticamente le ragioni per le quali lo ritenga integrato, non assumendo rilievo l'art. 329 c.p.p., avente la diversa finalità di tutela del segreto delle indagini preliminari nel processo penale.

Le condizioni per la diffusione dei dati anagrafici

La Corte ha sottolineato che la valutazione di essenzialità deve avvenire caso per caso. In particolare, i giudici di merito sono tenuti a motivare analiticamente le ragioni per cui ritengono che la diffusione dei dati sia giustificata. Questo aspetto è cruciale, poiché implica un'interpretazione rigorosa delle circostanze specifiche di ciascun caso. Di seguito, le principali condizioni per la liceità della diffusione dei dati anagrafici:

  • La finalità deve essere giornalistica.
  • Deve esserci un interesse pubblico concreto.
  • Il giudice deve motivare l'essenzialità della notizia.

Conclusioni

La sentenza n. 20337 del 2024 rappresenta un importante passo avanti nella definizione dei limiti e delle condizioni per la diffusione di dati anagrafici di soggetti coinvolti in indagini. Essa riafferma la necessità di un attento bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e il diritto di cronaca, richiedendo una valutazione rigorosa da parte dei giudici. Questo approccio non solo tutela i diritti individuali, ma garantisce anche che le informazioni di pubblico interesse siano trattate in modo responsabile, in linea con le normative vigenti.

Studio Legale Bianucci