Analisi della Sentenza n. 51659 del 2023: Scambio Elettorale Politico-Mafioso

La sentenza n. 51659 del 17 novembre 2023 della Corte di Cassazione rappresenta un'importante tappa nella giurisprudenza italiana riguardante i reati contro l'ordine pubblico, in particolare per quanto concerne il reato di scambio elettorale politico-mafioso, di cui all'articolo 416-ter del Codice Penale. Questa sentenza chiarisce le condizioni necessarie affinché un comportamento possa essere considerato penalmente rilevante in questo specifico contesto.

Il contesto giuridico dello scambio elettorale politico-mafioso

Secondo la Corte, l'oggetto materiale dell'erogazione offerta in cambio di voti non si limita al denaro, ma può includere anche beni che possano essere tradotti in valori economici immediatamente quantificabili. Tuttavia, la sentenza stabilisce anche che sono escluse le “utilità” che possano essere monetizzate solo in via mediata. Questo aspetto ha suscitato particolare attenzione, in quanto stabilisce un confine netto tra ciò che è considerato scambio illecito e ciò che non lo è.

  • Denaro e beni immediatamente quantificabili
  • Esclusione delle utilità monetizzabili solo mediamente
  • Fattispecie relativa al cambio di destinazione urbanistica

Il caso concreto esaminato dalla Corte

Nella fattispecie in esame, la Corte ha escluso che l'utilità potesse derivare dal cambio di destinazione urbanistica di un fondo, volto a permettere alla parrocchia locale di realizzare una mensa per i poveri. In questo caso, non si è potuto dimostrare che l'imputato avesse usufruito di un vantaggio economico diretto da tale azione. Questa decisione chiarisce ulteriormente i limiti della norma, indicando che le azioni di benevolenza sociale, seppur lodevoli, non possono costituire un oggetto di scambio illecito ai fini dell'articolo 416-ter.

Scambio elettorale politico-mafioso - Oggetto materiale dello scambio - Nozione - Fattispecie. Ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416-ter cod. pen., l'oggetto materiale dell'erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere costituito non solo dal denaro, ma anche da beni traducibili in valori di scambio immediatamente quantificabili in termini economici, quali i mezzi di pagamento diversi dalla moneta, i preziosi, i titoli o i valori mobiliari, restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice le altre "utilità", suscettibili di essere oggetto di monetizzazione solo in via mediata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'utilità potesse rinvenirsi nel cambio di destinazione urbanistica di un fondo, finalizzato a consentire alla locale parrocchia la realizzazione di una mensa per poveri, dalla quale non derivava alcun vantaggio economica per l'imputato).

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 51659 del 2023 della Corte di Cassazione si presenta come un importante punto di riferimento per l'interpretazione del reato di scambio elettorale politico-mafioso. Essa chiarisce i confini dell'applicabilità della norma e distingue chiaramente tra scambi illeciti e atti di beneficenza, evidenziando l'importanza di un'analisi attenta e contestualizzata delle situazioni giuridiche. Questo rafforza la necessità di un'interpretazione rigorosa delle norme penali, per garantire che il diritto penale non venga utilizzato in modo arbitrario, ma serva a proteggere l'integrità del sistema democratico.

Studio Legale Bianucci