Sentenza n. 48560 del 2023: Il favoreggiamento personale nel contesto del reato associativo

La sentenza n. 48560 del 4 luglio 2023, depositata il 6 dicembre dello stesso anno, rappresenta un'importante occasione di riflessione sul tema del favoreggiamento personale in relazione ai delitti associativi previsti dall'art. 416-bis del codice penale. La Corte di Cassazione, con questa decisione, si è pronunciata su una fattispecie in cui un individuo è stato accusato di aver aiutato un partecipe di una consorteria mafiosa, eludendo le indagini delle autorità.

La configurabilità del favoreggiamento personale

La Corte ha chiarito che è configurabile il delitto di favoreggiamento personale quando la condotta dell'agente è finalizzata a supportare un partecipante nel sottrarsi alle investigazioni, senza però che ci sia l'intenzione di unirsi, con "animus socii", all'azione criminosa. Questo aspetto è cruciale, poiché distingue nettamente il favoreggiamento personale dal concorso nel reato associativo.

E' configurabile il delitto di favoreggiamento personale in corso di consumazione del delitto associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. nel caso in cui la condotta dell'agente sia sorretta dall'intenzione di aiutare il partecipe ad eludere le investigazioni dell'autorità e non dalla volontà di prendere parte, con "animus socii", all'azione criminosa. (Fattispecie in cui si è ritenuto sussistente il delitto di favoreggiamento personale a fronte di una condotta consistita nel recupero e nella consegna di una microspia in favore di partecipe a una consorteria mafiosa).

Le implicazioni giuridiche

Questa sentenza si inserisce in un contesto giuridico complesso, in cui la distinzione tra favoreggiamento e concorso di reato è di fondamentale importanza. Secondo l'art. 110 del codice penale, il concorso di persone nel reato implica una cooperazione attiva, mentre nel caso del favoreggiamento personale, l'atteggiamento dell'agente è di mera assistenza a favore del soggetto già coinvolto nel reato. Le seguenti considerazioni possono aiutare a chiarire la situazione:

  • Il favoreggiamento non richiede la partecipazione attiva all'azione criminosa.
  • Il soggetto favoreggiante deve agire con l'intenzione di ostacolare le indagini.
  • La responsabilità penale può sorgere anche per atti che apparentemente non sembrano direttamente connessi al reato principale.

Conclusioni

La sentenza n. 48560 del 2023 offre un’importante chiave di lettura per gli operatori del diritto e per i cittadini riguardo la configurabilità del favoreggiamento personale all'interno dei delitti associativi. Essa sottolinea come la volontà di aiutare un partecipante a eludere le investigazioni possa costituire condotta penalmente rilevante, indipendentemente dalla volontà di partecipare all'azione criminale. Questo chiarimento è fondamentale sia per la tutela della legalità che per la corretta applicazione delle norme penali.

Studio Legale Bianucci