Analisi della Sentenza n. 28917 del 2024: Giudizio Abbreviato e Decurtazione della Pena

La sentenza n. 28917 del 26 marzo 2024, depositata il 17 luglio 2024, fornisce un'importante interpretazione in merito al giudizio abbreviato e alla conseguente decurtazione della pena. Questo tema è di rilevante interesse per gli operatori del diritto e per i soggetti coinvolti in procedimenti penali, poiché chiarisce aspetti procedurali e sostanziali di grande significato.

Il Giudizio Abbreviato e la Decurtazione della Pena

Il giudizio abbreviato permette all'imputato di ottenere una riduzione della pena, pari a un sesto, a condizione che rinunci ad alcuni diritti, come quello di richiedere la prova testimoniale. La sentenza in esame si sofferma sul fatto che, nel caso in cui il giudice della cognizione indichi nel dispositivo della sentenza la pena da eseguire in caso di mancata impugnazione, non si verifica alcuna nullità. Questo è un aspetto fondamentale, poiché si evita che l'imputato possa contestare la decisione per un errore formale.

Chiarimenti sulla Nullità e sui Diritti dell'Imputato

Il giudice della cognizione, anticipando la determinazione della pena, fornisce una chiarificazione che non viola i diritti di intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato. Si riporta qui di seguito la massima della sentenza:

Giudizio abbreviato - Decurtazione della pena di un sesto da parte del giudice dell'esecuzione ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Indicazione in sentenza, da parte del giudice della cognizione, della pena che conseguirà alla mancata proposizione dell'impugnazione - Nullità - Esclusione - Ragioni. In tema di giudizio abbreviato, qualora il giudice della cognizione - anticipando la determinazione a contenuto vincolato che deve essere assunta "in executivis" dopo la formazione del giudicato - indichi nel dispositivo della sentenza la pena da eseguire in caso di mancata proposizione dell'impugnazione, calcolando la decurtazione di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., non si verifica alcuna nullità, sicché, salvo il caso in cui sia stato commesso un errore di calcolo, il condannato che non abbia impugnato la sentenza non ha interesse a contestare innanzi al giudice dell'esecuzione la decisione che, seppure irrituale, non viola il suo diritto di intervento, assistenza e rappresentanza di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e non comporta pregiudizi in termini di corretto computo della pena.

Questo chiarimento risulta particolarmente utile per evitare contenziosi inutili e per garantire una maggiore certezza giuridica. La decisione della corte sottolinea che l'interesse dell'imputato è tutelato, a meno che non si verifichino errori di calcolo nella determinazione della pena.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 28917 del 2024 rappresenta un passo avanti nella chiarezza applicativa delle norme relative al giudizio abbreviato. Essa stabilisce con fermezza che l'indicazione della pena da parte del giudice della cognizione, anche se non convenzionale, non comporta alcuna nullità, a condizione che non ci siano errori di calcolo. Questo contribuisce a una migliore gestione dei procedimenti penali e offre una maggiore protezione dei diritti degli imputati, promuovendo al contempo l'efficienza del sistema giudiziario.

Studio Legale Bianucci