Sentenza n. 26601 del 2024: Il cumulo delle pene espiate e la questione dei benefici penitenziari

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 26601 del 7 maggio 2024 offre importanti chiarimenti sulla formazione del cumulo delle pene e sull'inserimento delle pene espiate. In un contesto giuridico complesso, la decisione analizza come le pene già espiate possano influenzare l'accesso a benefici penitenziari e la loro valutazione ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti.

La massima della sentenza e il suo significato

Formazione del cumulo - Inserimento delle pene espiate - Necessità - Ragioni - Fattispecie. Ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari. (Fattispecie relativa a richiesta del condannato di inserire nel cumulo la condanna relativa a reato commesso prima dell'inizio dell'esecuzione delle pene concorrenti ed espiata precedentemente alla commissione dell'ultimo dei reati del cumulo, motivata dal condannato con l'interesse a fruire di un periodo di liberazione anticipata speciale).

Questa massima chiarisce che, ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti, non sono solo le pene non espiate a dover essere considerate, ma anche quelle già scontate. Questo aspetto è cruciale poiché le pene espiate possono influenzare la valutazione del comportamento del condannato e la sua idoneità a beneficiare di misure alternative alla detenzione.

Implicazioni pratiche della sentenza

La sentenza n. 26601 del 2024 si inserisce in un contesto più ampio di interpretazione della norma, stabilendo che:

  • Le pene espiate devono essere incluse nel cumulo per una valutazione complessiva del condannato.
  • Il criterio moderatore di cui all'art. 78 del Codice Penale deve tener conto di tutte le condanne, passate e presenti.
  • L'accesso a benefici penitenziari è influenzato dal computo delle pene, che deve avvenire in modo equo e razionale.

Questa interpretazione si allinea con il principio di rieducazione del condannato, sancito dall'art. 27 della Costituzione Italiana, e dalla normativa europea in materia di diritti umani, che promuove il reinserimento sociale delle persone condannate.

Conclusioni

La sentenza n. 26601 del 2024 rappresenta un passo significativo nella giurisprudenza italiana riguardo al cumulo delle pene e ai benefici penitenziari. Essa sottolinea l'importanza di una valutazione holistica del condannato, prendendo in considerazione non solo le pene ancora da scontare, ma anche quelle già espiate. Questo approccio è fondamentale per garantire un sistema penale che favorisca la rieducazione e il reinserimento sociale, in linea con i principi costituzionali e i diritti umani. È pertanto essenziale che gli operatori del diritto, le istituzioni e i professionisti del settore giuridico prestino attenzione a queste nuove interpretazioni, al fine di garantire un'applicazione equa e giusta della legge.

Studio Legale Bianucci