Analisi della Sentenza n. 14403 del 2024: Associazione di tipo mafioso e il concetto di forza intimidatrice

La recente sentenza n. 14403 del 30 gennaio 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, affronta un tema cruciale nel panorama giuridico italiano: la configurabilità del delitto di associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-bis del Codice Penale, in contesti territoriali diversi da quelli di origine delle mafie storiche. Questo pronunciamento rappresenta un punto di riferimento significativo per la giurisprudenza, chiarendo aspetti rilevanti legati alla forza intimidatrice delle associazioni mafiose.

Contesto e significato della sentenza

Il caso riguardava l'imputato P. G., e la Corte ha deciso di annullare in parte la sentenza della Corte di Appello di Torino del 3 ottobre 2022. La questione centrale era se, in caso di associazioni di tipo mafioso delocalizzate, fosse necessaria la prova di forme di esteriorizzazione della forza intimidatrice per configurare il delitto di cui all'art. 416-bis. La Corte ha stabilito che tale necessità è esclusa, sottolineando che la forza intimidatrice e la percezione di essa nel territorio di riferimento possono essere desunte dalla replica del modulo organizzativo e dai tratti distintivi della 'casa madre'.

Il concetto di forza intimidatrice

La sentenza chiarisce che l’assenza di forme visibili di intimidazione non preclude la configurabilità del reato. Questo è fondamentale per contrastare le mafie che si spostano e si organizzano in territori diversi, mantenendo però un legame diretto con le loro origini. In altre parole, la forza intimidatrice non deve necessariamente manifestarsi attraverso atti evidenti, ma può essere insita nella struttura e nell'organizzazione del gruppo stesso.

Associazione di tipo mafioso - Articolazioni costituite in territorio diverso da quello di origine della mafia storica - Forme di esteriorizzazione della forza intimidatrice - Necessità - Esclusione - Ragioni. In caso di associazioni di tipo mafioso delocalizzate, costituite cioè al di fuori dei territori di origine delle "mafie storiche", la configurabilità del delitto di cui all'art. 416-bis, cod. pen. non richiede necessarie forme di esteriorizzazione della forza intimidatrice, caratterizzanti il sodalizio mafioso, in quanto la forza d'intimidazione posseduta e la tangibile percezione della stessa sul territorio di riferimento, in termini di assoggettamento e omertà, possono desumersi dalla replica del modulo organizzativo e dai tratti distintivi della "casa madre", con la quale mantengono uno stretto legame.

Implicazioni e conclusioni

Questa sentenza ha implicazioni significative per la lotta contro le mafie, poiché riconosce la capacità delle associazioni mafiose di operare e intimorire anche lontano dai loro territori storici. Pertanto, la giurisprudenza italiana si adatta alle nuove realtà sociali e organizzative delle mafie, fornendo strumenti più efficaci per perseguire e contrastare tali organizzazioni. È un passo avanti nella lotta alla criminalità organizzata, che richiede un'attenzione costante e un adeguato supporto normativo e investigativo.

Studio Legale Bianucci