Sentenza n. 17346 del 2024: Delitto di ricettazione e riparazione del danno

La recente sentenza n. 17346 del 28 marzo 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, offre spunti di riflessione significativi riguardo alla materia della ricettazione e alle condizioni necessarie per l'ottenimento delle attenuanti. In particolare, essa chiarisce che la restituzione della somma ricevuta per l'intermediazione nella vendita di beni di provenienza delittuosa non è sufficiente per ottenere un'attenuazione della pena. Questa decisione si inserisce in un contesto giuridico complesso, dove la riparazione del danno assume un ruolo centrale.

Il contesto della sentenza

Il caso in esame riguardava l'imputato L. C., accusato di ricettazione. La Corte d'Appello di Palermo aveva inizialmente riconosciuto delle attenuanti, basandosi sulla restituzione della somma ricevuta per la vendita di un bene rubato. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha annullato in parte la decisione, stabilendo che la semplice restituzione non è sufficiente per beneficiare di una diminuzione della pena. Questa sentenza si fonda sull'articolo 648 del Codice Penale, che disciplina la ricettazione e le circostanze attenuanti.

Le condizioni per l'ottenimento delle attenuanti

Delitto di ricettazione - Presupposti per l'ottenimento dell'attenuante - Restituzione della somma ricevuta dal ricettatore per l'intermediazione nella vendita ad altro ricettatore della cosa di provenienza delittuosa – Sufficienza - Esclusione- – Corresponsione alla persona offesa del controvalore della cosa dispersa – Necessità. Ai fini dell'ottenimento della diminuente dell'integrale risarcimento del danno, non è sufficiente che il ricettatore restituisca la somma ricevuta per l'intermediazione svolta nella vendita del bene di delittuosa provenienza ad altro ricettatore, essendo necessario che risarcisca il danno non patrimoniale e quello patrimoniale derivante da lucro cessante e da altri danni emergenti e corrisponda, inoltre, al proprietario, vittima della sottrazione, il controvalore della "res" dispersa per effetto della ricettazione.

Questa massima evidenzia chiaramente che, per ottenere un'attenuante, il ricettatore deve non solo restituire la somma ricevuta, ma anche risarcire integralmente il danno subito dalla vittima. Ciò implica un risarcimento completo, che comprenda sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale, come il lucro cessante e altri danni emergenti. La sentenza sottolinea l'importanza di garantire una protezione adeguata per le vittime di reati contro il patrimonio.

Implicazioni giuridiche e conclusioni

La sentenza n. 17346 del 2024 rappresenta un passo significativo nella tutela dei diritti delle vittime di ricettazione. Essa chiarisce che il sistema giuridico italiano non può considerare sufficiente una mera restituzione per ottenere attenuanti. Questo principio è fondamentale per garantire un risarcimento equo e per scoraggiare comportamenti illeciti nel contesto della ricettazione.

In conclusione, la decisione della Corte di Cassazione offre una chiara indicazione sulla necessità di un risarcimento integrale, sottolineando l'importanza di tutelare i diritti delle vittime e di garantire che i ricettatori non possano eludere le responsabilità legali attraverso la semplice restituzione di somme di denaro. Un approccio che, seppur severo, potrebbe contribuire a disincentivare la ricettazione e a promuovere una giustizia più equa.

Studio Legale Bianucci