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Commento sulla sentenza n. 15425 del 2022: Scambio elettorale politico-mafioso e nuove prove richieste

La sentenza n. 15425 del 12 dicembre 2022, pubblicata il 12 aprile 2023, rappresenta un importante intervento della giurisprudenza italiana in materia di scambio elettorale politico-mafioso. La decisione, emessa dal Tribunale di Libertà di Palermo, si inserisce nel contesto delle modifiche apportate all'articolo 416-ter del codice penale dalla legge n. 43 del 2019, che ha introdotto significative novità nella definizione e nella configurabilità di questo reato.

Il Reato di Scambio Elettorale Politico-Mafioso

Il reato di scambio elettorale politico-mafioso si verifica quando un soggetto, affiliato a una consorteria mafiosa, si impegna a procurare voti per un candidato politico in cambio di vantaggi o favori. La sentenza in esame stabilisce un criterio fondamentale: per configurare questo reato, è necessaria la prova che l'accordo tra le parti preveda l'attuazione o la programmazione di un'attività di procacciamento di voti attraverso metodi mafiosi.

Reato di scambio elettorale politico-mafioso - Nuova formulazione dell'art. 416-ter cod. pen. a seguito della legge n. 43 del 2019 - Accordo con affiliato che agisca “uti singulus” - Procacciamento dei voti mediante le modalità di cui all'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen. - Prova - Necessità. Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, ove il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi, pur essendo intraneo ad una consorteria mafiosa, operi "uti singulus", è necessaria la prova che l'accordo contempli l'attuazione, o la programmazione, di un'attività di procacciamento di voti con metodo mafioso.

Interpretazione e Implicazioni della Sentenza

Questa sentenza offre un'importante chiave di lettura per comprendere come la giurisprudenza italiana interpreti le modifiche normative. In particolare, il concetto di "uti singulus" implica che l'affiliato mafioso possa agire non solo come rappresentante di un'organizzazione, ma anche come individuo autonomo. Pertanto, la semplice affiliazione a una consorteria mafiosa non basta per configurare il reato; è necessario dimostrare che il soggetto ha messo in atto azioni concrete di procacciamento di voti in modo mafioso.

  • È necessaria la prova di un accordo specifico.
  • Il soggetto deve agire in modo autonomo e diretto.
  • Le modalità di procacciamento devono essere di natura mafiosa.

Conclusioni

La sentenza n. 15425 del 2022 si inserisce in un quadro normativo e giurisprudenziale in continua evoluzione, che cerca di combattere il fenomeno della mafia infiltrata nella politica. Le indicazioni fornite dai giudici palermitani chiariscono che, per perseguire efficacemente i reati di scambio elettorale, è fondamentale una prova rigorosa e concreta delle modalità di azione dei soggetti coinvolti. Questo approccio non solo tutela l'integrità del processo elettorale, ma rappresenta anche un passo avanti nella lotta contro la mafia e le sue influenze nel sistema politico italiano.