Commento sulla sentenza n. 131 del 2024: giustizia riparativa e motivazione nel ricorso per cassazione

La recente sentenza n. 131 del 26 novembre 2024 della Corte di Cassazione si è rivelata fondamentale per comprendere l'ammissibilità delle richieste di accesso ai programmi di giustizia riparativa. Questo tema, di crescente rilevanza nel panorama giuridico italiano, merita un'attenta disamina, specialmente alla luce dei limiti imposti dalla giurisprudenza riguardo alla motivazione del giudice.

Il contesto della giustizia riparativa

La giustizia riparativa si propone come un'alternativa efficace al tradizionale sistema penale, mirando a risolvere le controversie attraverso un approccio collaborativo tra le parti coinvolte. In questo contesto, la sentenza in esame sottolinea che il giudice della cognizione ha il compito di verificare se sussistano le condizioni per l'accesso a tali programmi, basandosi su una motivazione che non deve risultare manifestamente illogica né contraddittoria.

La massima della sentenza

Ammissibilità della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa - Ordinanza - Ricorso per cassazione per vizio di motivazione - Deducibilità - Limiti. In tema di ricorso per cassazione, non è sindacabile per vizio di motivazione l'ordinanza con la quale il giudice della cognizione si sia pronunciato in merito all'ammissibilità della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, qualora la sussistenza o insussistenza delle condizioni previste dalla legge sia fondata su una motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria in merito alla verifica delle risultanze fattuali e concretamente sussistenti, relative sia all'utilità della risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede, sia all'assenza di un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che diverso e successivo è il giudizio di fattibilità del programma, la cui valutazione spetta eventualmente ai mediatori).

Implicazioni pratiche della sentenza

Questa sentenza introduce alcuni importanti chiarimenti operativi. In particolare:

  • Il giudice è tenuto a motivare la propria decisione in merito all'accesso ai programmi di giustizia riparativa, ma tale motivazione deve essere coerente e logica.
  • Il ricorso per cassazione non può contestare la motivazione dell'ordinanza, a meno che non emerga un difetto di logicità manifestamente evidente.
  • La valutazione della fattibilità del programma è riservata ai mediatori, sottolineando un'importante distinzione tra l'ammissibilità e l'attuabilità dei programmi di giustizia riparativa.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 131 del 2024 rappresenta un passo significativo nel rafforzare il ruolo della giustizia riparativa nel sistema giuridico italiano. La Corte di Cassazione, con la sua interpretazione, offre un'importante guida sia per i giudici che per gli avvocati, chiarendo i limiti del ricorso per cassazione e la necessità di una motivazione chiara e logica. La giustizia riparativa, se attuata correttamente, può non solo contribuire alla risoluzione dei conflitti, ma anche alla reintegrazione sociale dei colpevoli, promuovendo un sistema più equo e umano.

Studio Legale Bianucci