Bancarotta fraudolenta: Commento alla sentenza n. 3033 del 2024

La recente sentenza n. 3033 del 3 dicembre 2024, depositata il 27 gennaio 2025, emessa dal Tribunale di Benevento, fornisce importanti chiarimenti sulla bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e sull'interesse dell'indagato a impugnare il sequestro preventivo dei beni. In particolare, la Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dall'indagato, M. D. P., evidenziando come non fosse stato prospettato un interesse concreto e attuale alla proposizione del rimedio.

Il contesto giuridico della sentenza

La bancarotta fraudolenta è un reato di particolare rilevanza nel diritto fallimentare italiano, disciplinato dall'articolo 216 della Legge Fallimentare. Essa si configura quando un imprenditore, in stato di insolvenza, distrugge o sottrae beni per danneggiare i creditori. In questo contesto, il sequestro preventivo dei beni rappresenta uno strumento importante per tutelare gli interessi dei creditori. Tuttavia, la sentenza in esame chiarisce che l'indagato deve dimostrare un interesse concreto per poter impugnare il sequestro.

Analisi della massima della sentenza

Bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione - Sequestro preventivo di beni - Interesse dell’indagato a impugnare - Prospettazione di un interesse concreto e attuale - Necessità - Fattispecie. In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, è inammissibile l'impugnazione proposta dall'indagato avverso il sequestro preventivo dei beni oggetto della distrazione ove non prospetti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del rimedio, che non può consistere nella mera qualità di indagato per il reato in riferimento al quale è stato disposto il sequestro. (In motivazione, la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione della Corte distrettuale che ha escluso la sussistenza dell'interesse dell'indagato a chiedere la restituzione dei beni sequestrati, sia quale amministratore della fallita, ravvisando tale interesse solo in capo al curatore, soggetto legittimato a richiedere la restituzione dei beni, sia in relazione alla società presso cui erano stati reperiti i beni, non avendo il ricorrente prospettato l'esistenza di un suo ruolo nella compagine sociale).

La Corte ha stabilito quindi che la mera qualifica di indagato non rappresenta di per sé un interesse sufficiente a giustificare l'impugnazione del sequestro dei beni. Solo il curatore fallimentare, che ha la legittimazione a richiedere la restituzione, può avere un interesse concreto in tal senso. Questo principio è fondamentale per evitare che la figura dell'indagato venga utilizzata come strumento per eludere le misure di protezione dei creditori.

Implicazioni pratiche della sentenza

  • Chiarezza sui diritti degli indagati in casi di bancarotta fraudolenta.
  • Rafforzamento della tutela dei creditori nel processo fallimentare.
  • Necessità di dimostrare un interesse concreto per evitare abusi del sistema.

In conclusione, la sentenza n. 3033 del 2024 rappresenta un importante passo avanti nella tutela del diritto fallimentare, chiarendo le condizioni necessarie per l'impugnazione del sequestro preventivo. Questa decisione evidenzia l'importanza di un approccio rigoroso e giuridicamente fondato nella gestione delle crisi aziendali, a beneficio sia dei creditori che delle dinamiche del mercato.

Studio Legale Bianucci