Analisi della Sentenza n. 1810 del 2024: Concorso tra Sottrazione Fraudolenta e Bancarotta Fraudolenta

La sentenza n. 1810 del 2024, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, ha acceso i riflettori su un tema di rilevante importanza nel campo del diritto penale tributario: il concorso tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e quello di bancarotta fraudolenta. La decisione è significativa non solo per il contenuto giuridico, ma anche per le implicazioni pratiche che essa comporta per i contribuenti e gli imprenditori.

Il Contesto Normativo

La sentenza si colloca all'interno di un quadro normativo in evoluzione, in particolare con riferimento all'abrogazione dell'articolo 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, che ha modificato i parametri di riferimento per il delitto di sottrazione fraudolenta. La norma, ora abrogata, puniva chiunque avesse sottratto, in tutto o in parte, il pagamento delle imposte. Con l'abrogazione, si pone il problema di come interpretare e applicare le norme esistenti, in particolare in relazione alla bancarotta fraudolenta.

La Configurabilità del Concorso

Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 del d.lgs. n.74 del 2000 (ora abrogato) - Concorso con il delitto di bancarotta fraudolenta - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie. È configurabile il concorso tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, posto che le relative norme incriminatrici non regolano la "stessa materia" ex art. 15 cod. pen., data la diversità del bene giuridico tutelato (interesse fiscale al buon esito della riscossione coattiva, da un lato, e interesse della massa dei creditori al soddisfacimento dei propri diritti, dall'altro), della natura delle fattispecie astratte (di pericolo quella fiscale, di danno quella fallimentare), dell'elemento soggettivo (dolo specifico quanto alla prima, generico quanto alla seconda) e della potenziale platea dei soggetti attivi (più ristretta nel delitto fallimentare, formata solo dall'imprenditore dichiarato fallito e dagli organi amministrativi delle imprese societarie ed enti assimilati, più ampia in quello fiscale, astrattamente riferibile ad ogni contribuente, ancorché non imprenditore o assimilato). (Fattispecie antecedente l'abrogazione dell'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, disposta dall'art. 101, comma 1, lett. z), d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173).

La sentenza chiarisce che i due delitti non si sovrappongono, poiché tutelano beni giuridici distinti: l'interesse fiscale nella riscossione coattiva delle imposte e l'interesse dei creditori nella procedura fallimentare. Questa distinzione è fondamentale per comprendere come e quando possa configurarsi il concorso. Inoltre, viene evidenziata la diversità nella natura delle fattispecie: mentre il reato fiscale è di pericolo, quello fallimentare è di danno.

Implicazioni Pratiche

Le implicazioni di questa sentenza sono molteplici:

  • Rafforza la protezione degli interessi fiscali, sottolineando l'importanza del rispetto degli obblighi tributari.
  • Chiarisce i confini di responsabilità per gli imprenditori, evitando confusioni tra le diverse tipologie di reati.
  • Offre un quadro normativo più chiaro per la difesa legale in caso di contestazioni riguardanti reati tributari e fallimentari.

In tal modo, si contribuisce a una maggiore certezza giuridica, fondamentale per la pianificazione economica e la gestione delle imprese.

Conclusione

In conclusione, la sentenza n. 1810 del 2024 rappresenta un importante passo avanti nella definizione delle responsabilità legali in ambito tributario e fallimentare. È essenziale che i professionisti del settore legale e gli imprenditori prestino attenzione a queste distinzioni per evitare conseguenze giuridiche inaspettate e per garantire una corretta gestione delle proprie obbligazioni fiscali e commerciali.

Studio Legale Bianucci