Commento alla Sentenza n. 47383 del 2024: Sequestro e Opposizione nel Diritto Penale

La sentenza n. 47383 del 29 novembre 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, costituisce un'importante pronuncia in materia di misure di prevenzione e di opposizione a ordinanze di sgombero. In questo articolo, esamineremo i punti salienti della decisione, analizzando il contesto normativo e giurisprudenziale che la sostiene.

Il Caso e la Decisione del Giudice

In questo caso, l'oggetto del contendere era un'istanza di differimento dell'esecuzione di un'ordinanza di sgombero di un immobile in sequestro. Il tribunale di Roma aveva rigettato tale istanza, e la questione si è poi spostata sul giudizio di opposizione. La Corte ha stabilito che il giudice che aveva già partecipato al collegio rigettante poteva legittimamente comporre il nuovo collegio per il giudizio di opposizione.

Questo aspetto è particolarmente rilevante poiché tocca il delicato tema dell'incompatibilità del giudice. In generale, l'incompatibilità si verifica quando le valutazioni di merito appartengono a fasi diverse del processo. Tuttavia, la Corte ha chiarito che il giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione e non rappresenta una fase autonoma, ma piuttosto un segmento di un procedimento unitario.

La Massima della Sentenza

Sequestro finalizzato alla confisca - Ordinanza di sgombero - Istanza di differimento - Rigetto - Opposizione - Incompatibilità a comporre il collegio del giudice che ha deciso sull’istanza - Esclusione - Ragioni. In materia di prevenzione, il giudice che ha fatto parte del collegio che ha rigettato "de plano" l'istanza di differimento dell'esecuzione dello sgombero dell'immobile in sequestro può legittimamente comporre il collegio nel giudizio di opposizione, in quanto l'incompatibilità presuppone che le valutazioni di merito appartengano a gradi o a fasi diverse del processo, mentre il giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione, né rappresenta una fase distinta ed autonoma, integrando un segmento, nell'ambito di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte stessa, il contraddittorio pieno.

Questa massima evidenzia l'importanza di garantire il diritto di difesa e la continuità del procedimento, consentendo al giudice di esaminare la questione senza incorrere in problematiche di incompatibilità.

Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali

La sentenza si fonda su diverse norme del Codice di Procedura Penale, in particolare l'articolo 34 e l'articolo 667, che trattano rispettivamente delle misure di prevenzione e delle opposizioni. Inoltre, la Corte Costituzionale ha più volte ribadito la necessità di garantire un giusto processo, in linea con i principi stabiliti dall'Unione Europea in materia di diritti fondamentali.

  • Articolo 34 del Nuovo Cod. Proc. Pen.: Misure di prevenzione.
  • Articolo 667 del Nuovo Cod. Proc. Pen.: Opposizione alle ordinanze.
  • Riferimenti alla giurisprudenza precedente rilevante per il caso.

In questo contesto, la pronuncia della Corte di Cassazione non solo chiarisce il tema dell'incompatibilità, ma rappresenta anche un passo importante per la tutela dei diritti degli individui coinvolti in procedimenti di prevenzione.

Conclusione

La sentenza n. 47383 del 2024 offre spunti di riflessione significativi sul funzionamento del sistema giudiziario in materia di misure di prevenzione. La possibilità di mantenere il medesimo collegio giudicante nel processo di opposizione sottolinea l'importanza della continuità e della coerenza decisionale, favorendo un processo equo e giusto.

Studio Legale Bianucci