Commento alla Sentenza n. 37154 del 2023: Favoreggiamento e Applicabilità delle Esimenti

La recente sentenza n. 37154 del 23 maggio 2023 ha suscitato un acceso dibattito tra gli esperti di diritto penale. In essa, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla condotta di favoreggiamento personale aggravato da parte del coniuge di un soggetto latitante di un'associazione mafiosa. La decisione chiarisce in modo inequivocabile i confini dell'applicabilità dell'esimente prevista dall'articolo 384, comma primo, del Codice Penale.

Il Contesto della Sentenza

Il caso in esame riguarda A. C., moglie di un latitante di alto rango all'interno di un'organizzazione mafiosa. La Corte ha ritenuto che la condotta di favoreggiamento, caratterizzata da una serie di atti volti a eludere le ricerche dell'autorità giudiziaria, non potesse beneficiare dell'esimente di cui all'articolo 384, comma primo, del Codice Penale. Tale esimente è applicabile solo in circostanze eccezionali, che non si riscontrano nel caso di specie.

  • Condotta di favoreggiamento non necessitata.
  • Rapporti affettivo-familiari non giustificano l'azione illegittima.
  • Atti di messa a disposizione di mezzi per eludere le ricerche.

Analisi della Massima della Sentenza

CASI DI NON PUNIBILITA' - Favoreggiamento aggravato del coniuge del latitante posto al vertice di associazione mafiosa - Esimente ex art. 384, comma primo, cod. pen. - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie. È inapplicabile l'esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. alla condotta di favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. realizzata dalla moglie di soggetto latitante il quale rivesta una posizione apicale all'interno di un gruppo criminale mafioso, ove caratterizzata da una generalizzata, preventiva e continuativa messa a disposizione (nella specie, mediante appoggi logistici e la fornitura di veicoli "bonificati" da microspie per gli spostamenti, schede telefoniche, denaro) volta ad eludere le ricerche dell'autorità giudiziaria, trattandosi di condotta non necessitata né riconducibile ai soli rapporti affettivo-familiari.

Questa massima evidenzia l'importanza di una valutazione approfondita delle circostanze in cui si svolge la condotta di favoreggiamento. La Corte ha chiarito che, nel caso di un coniuge di un latitante, non è sufficiente il legame affettivo per escludere la responsabilità penale, soprattutto quando l'azione è caratterizzata da una volontà di ostacolare la giustizia.

Conclusioni

In sintesi, la sentenza n. 37154 del 2023 rappresenta un importante punto di riferimento nella giurisprudenza italiana riguardante il favoreggiamento di soggetti latitanti. Essa chiarisce che le esimenti previste dal nostro ordinamento non possono essere applicate in modo estensivo e che le condotte di favoreggiamento, soprattutto quando collegate a organizzazioni mafiose, devono essere sanzionate con rigore. Questo approccio non solo rinforza l'apparato normativo contro la criminalità organizzata, ma tutela anche l'integrità del sistema giudiziario.

Studio Legale Bianucci