Mobbing verticale e maltrattamenti: commento sulla sentenza n. 38306 del 2023

La sentenza n. 38306 del 14 giugno 2023 rappresenta un importante punto di riferimento nella giurisprudenza italiana riguardante il mobbing verticale, ovvero quelle condotte vessatorie poste in essere dal datore di lavoro nei confronti del dipendente. La Corte di Cassazione, con questa pronuncia, ha chiarito alcuni aspetti fondamentali in merito alla configurabilità del reato di maltrattamenti e al significato delle iniziative disciplinari che possono essere intraprese nei confronti del lavoratore.

La definizione di mobbing verticale

Il mobbing verticale si configura quando il datore di lavoro esercita una condotta abituale di prevaricazione e umiliazione nei confronti del dipendente. La sentenza sottolinea che, a nulla rilevando la legittimità formale delle iniziative disciplinari, il focus deve essere posto sulle condotte vessatorie che si consumano nel rapporto di lavoro, approfittando della condizione subordinata del lavoratore.

Mobbing verticale nei confronti del lavoratore - Configurabilità del reato - Condizioni - Legittimità delle iniziative disciplinari - Irrilevanza. Integra il delitto di maltrattamenti, nella sua accezione di mobbing verticale, la condotta vessatoria che si consuma con l'abituale prevaricazione ed umiliazione poste in essere dal datore di lavoro nei confronti del dipendente, approfittando della condizione subordinata di questi, a nulla rilevando la formale legittimità delle iniziative disciplinari assunte verso il soggetto "mobizzato", anche in relazione a comportamenti reattivi dallo stesso assunti.

Le implicazioni giuridiche della sentenza

Questa sentenza si inserisce in un contesto giuridico in cui il legislatore ha previsto, all'articolo 572 del Codice Penale, le fattispecie di maltrattamenti, che possono includere anche le condotte di mobbing. La Corte Costituzionale ha più volte ribadito l'importanza di tutelare il lavoratore da abusi e prevaricazioni, riconoscendo che il benessere psicologico del dipendente è un elemento fondamentale per un ambiente di lavoro sano e produttivo.

  • La condotta vessatoria non deve necessariamente manifestarsi attraverso atti violenti o intimidatori.
  • La legittimità delle iniziative disciplinari non esclude la possibilità di configurare il reato di maltrattamenti.
  • La reazione del lavoratore a comportamenti vessatori non può essere utilizzata come giustificazione per le condotte del datore di lavoro.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 38306 del 2023 segna un passo significativo nella lotta contro il mobbing verticale, evidenziando come la protezione dei diritti dei lavoratori debba essere una priorità per ogni datore di lavoro. La giurisprudenza, attraverso le sue pronunce, continua a delineare un quadro normativo che tutela i lavoratori dalle condotte vessatorie, riaffermando l'importanza di un ambiente di lavoro rispettoso e privo di umiliazioni. È fondamentale che le aziende adottino politiche di prevenzione e sensibilizzazione per contrastare il fenomeno del mobbing e garantire un contesto lavorativo dignitoso per tutti.

Studio Legale Bianucci