Commento alla Sentenza n. 47563 del 2024: Associazione per traffico illecito di sostanze stupefacenti

La sentenza n. 47563 del 16 ottobre 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, offre interessanti spunti di riflessione riguardo alla partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Questo documento giuridico affronta in modo chiaro e dettagliato le condizioni che caratterizzano la condotta di partecipazione a tali associazioni, evidenziando l'importanza della consapevolezza e della volontà dell'individuo nel contribuire a un'attività illecita.

Il Contesto Normativo

La norma di riferimento in materia è contenuta nel DPR 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, che disciplina le fattispecie legate al traffico di sostanze stupefacenti. In particolare, la Corte ha sottolineato che la condotta di partecipazione a una associazione di questo tipo può essere desunta dalla disponibilità costante a fornire le sostanze oggetto di traffico, creando così un legame duraturo tra i fornitori e gli spacciatori. Questo aspetto è cruciale, poiché implica una responsabilità diretta e consapevole da parte dell'individuo coinvolto.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti - Stabile fornitura delle sostanze - Partecipazione all'associazione - Condizioni - Fattispecie. In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la condotta di partecipazione può essere desunta dalla costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto dei traffici del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga al consumo, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga.

Analisi della Sentenza

La Corte di Cassazione, con questa sentenza, ha ribadito che la partecipazione all'associazione non può considerarsi un atto occasionale, ma deve essere caratterizzata da un coinvolgimento attivo e duraturo. La consapevolezza e la volontà di contribuire al traffico di sostanze stupefacenti rappresentano elementi essenziali per configurare la responsabilità dell'individuo. In sostanza, non basta essere un fornitore occasionale; è necessaria una continuità nella fornitura che stabilisca un rapporto consolidato con gli spacciatori.

Inoltre, la Corte ha fatto riferimento a diverse pronunce precedenti che confermano questa interpretazione. Tra queste, si possono citare le sentenze n. 41612 del 2013 e n. 19272 del 2020, che evidenziano l'importanza del legame tra i vari attori coinvolti nel traffico di sostanze.

Conclusioni

La sentenza n. 47563 del 2024 rappresenta un'importante pietra miliare nella giurisprudenza italiana riguardante il traffico di sostanze stupefacenti. Essa chiarisce in modo inequivocabile che la partecipazione a un'associazione di questo tipo richiede una consapevole e attiva volontà di contribuire all'attività illecita. Questo non solo aiuta a definire meglio le responsabilità individuali, ma offre anche un quadro più chiaro per l'interpretazione delle normative vigenti. È fondamentale che gli operatori del diritto, così come i cittadini, comprendano appieno queste dinamiche per affrontare in modo efficace le problematiche legate al traffico di stupefacenti.

Studio Legale Bianucci