Commento alla Sentenza n. 13202 del 2024: Impugnazione e Recidiva nel Giudice di Pace

La sentenza n. 13202 del 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, affronta un tema cruciale riguardante l'impugnazione delle decisioni del Giudice di Pace, in particolare quando si tratta della recidiva. Questo pronunciamento offre importanti spunti di riflessione per gli operatori del diritto e per coloro che si trovano a dover affrontare situazioni analoghe.

Il Contesto della Sentenza

Il caso in esame coinvolge l'imputato F. P.M., condannato dal Giudice di Pace di Torino a una pena pecuniaria e al risarcimento del danno in favore della parte civile. L'interesse principale dell'imputato riguardava il riconoscimento della recidiva, aspetto che ha portato alla necessità di chiarire se tale impugnazione dovesse essere proposta con un ricorso per cassazione o se fosse ammissibile un'altra forma di impugnazione.

Massima della Sentenza

Giudice di pace - Condanna alla pena pecuniaria e al risarcimento del danno - Impugnazione del solo punto relativo al riconoscimento della recidiva - Appellabilità - Esclusione - Ricorso per cassazione - Possibilità - Ragioni. L'impugnazione dell'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria e al risarcimento del danno in favore della parte civile, qualora riguardi il solo punto della recidiva, deve essere proposta con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in quanto, non comportando il riconoscimento di siffatta aggravante alcun effetto sulle disposte statuizioni civili poiché non incide sulla gravità del fatto-reato, è da escludersi l'applicazione della disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen.

Analisi della Decisione

La Corte ha stabilito che l'impugnazione avverso la sentenza di condanna per il solo punto riguardante la recidiva deve essere presentata tramite ricorso per cassazione, come previsto dall'articolo 37 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Questo aspetto è fondamentale in quanto distingue chiaramente le situazioni in cui l'appello è consentito e quelle in cui è escluso.

  • Il riconoscimento della recidiva non incide sulle statuizioni civili.
  • La recidiva è considerata un aggravante penale, ma non altera la gravità del fatto-reato.
  • È quindi necessario seguire specifiche procedure per l'impugnazione in caso di recidiva.

Questa decisione richiama anche la necessità di un'attenta analisi delle disposizioni del Codice di Procedura Penale, in particolare l'articolo 574, comma 4, che regola le modalità di impugnazione delle sentenze di condanna. La Corte ha chiarito che la recidiva non modifica l'oggetto del giudizio civile, escludendo pertanto l'appellabilità della sentenza del Giudice di Pace.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 13202 del 2024 rappresenta un importante precedente giurisprudenziale che chiarisce le modalità di impugnazione in caso di condanna da parte del Giudice di Pace, ponendo l'accento sulla necessità di distinguere tra aspetti penali e civili. Questa chiarezza normativa è fondamentale per garantire una corretta applicazione della legge e per tutelare i diritti degli imputati. Gli avvocati e i professionisti del settore legale dovrebbero tenere presente questa sentenza per orientare meglio le loro strategie difensive in situazioni simili.

Studio Legale Bianucci