Corrieri e associazione per delinquere: commento sulla Sentenza n. 44359 del 2024

La Sentenza n. 44359 del 15 ottobre 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un'importante chiarificazione riguardo alla responsabilità penale di chi svolge attività di "corriere" nel contesto di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. La pronuncia è di particolare rilevanza poiché stabilisce che l'attività di corriere, di per sé, non implica automaticamente la partecipazione al reato associativo.

Il contesto giuridico della sentenza

La Corte, presieduta da G. De Amicis e relatrice M. S. Giorgi, ha annullato in parte la decisione della Corte d'Appello di Napoli, evidenziando che per configurare la responsabilità per reato associativo è necessario dimostrare la consapevolezza del soggetto riguardo all'esistenza di un sodalizio criminoso e la sua volontaria adesione a questo.

Svolgimento dell'attività di "corriere" per conto del sodalizio - Responsabilità per il reato associativo - Configurabilità - Condizioni. In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, lo svolgimento dell'attività di "corriere" per conto del sodalizio non costituisce, in sé ed automaticamente, prova della partecipazione al reato associativo, qualora non venga dimostrato che il soggetto agente, consapevole dell'esistenza di un sodalizio volto alla commissione di una serie indefinita di reati nel settore degli stupefacenti, aderisca volontariamente a tale programma ed assicuri la sua stabile disponibilità ad attuarlo.

Questa massima evidenzia un principio fondamentale del diritto penale: la responsabilità penale deve essere accompagnata da una chiara prova di volontarietà e consapevolezza. Non basta, quindi, svolgere un'attività di trasporto di sostanze stupefacenti per essere considerati parte di un'associazione per delinquere.

Le implicazioni della sentenza

Le implicazioni di questa sentenza sono significative. Innanzitutto, essa stabilisce un importante precedente giurisprudenziale che potrebbe influenzare futuri casi simili. Inoltre, chiarisce la necessità di un'accertamento rigoroso delle prove nella valutazione della responsabilità penale per reati di associazione. A tal proposito, si possono elencare alcuni punti chiave:

  • La necessità di dimostrare la consapevolezza del soggetto riguardo al sodalizio criminoso.
  • La volontarietà nell'adesione al programma delinquenziale è fondamentale per la configurabilità del reato associativo.
  • Il semplice ruolo di corriere non è sufficiente per giustificare la responsabilità penale senza ulteriori prove.

Conclusioni

In conclusione, la Sentenza n. 44359 del 2024 rappresenta un'importante evoluzione nella giurisprudenza riguardo ai reati di associazione per delinquere. Essa sottolinea l'importanza della consapevolezza e della volontarietà nella partecipazione a un sodalizio criminoso, offrendo una maggiore tutela per coloro che, pur svolgendo attività di corriere, non sono necessariamente parte attiva di un'organizzazione delinquenziale. È un richiamo alla necessità di un'analisi approfondita delle circostanze e delle prove in ogni caso di reato associativo.

Studio Legale Bianucci