Commento alla Sentenza n. 16321 del 2024: Misure alternative e obbligo risarcitorio

La Sentenza n. 16321 del 10 gennaio 2024, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, rappresenta un importante punto di riferimento per la comprensione delle misure alternative alla detenzione, specialmente per coloro che sono stati condannati per reati ostativi di "prima fascia". In questo articolo analizzeremo i principali aspetti di questa sentenza, soffermandoci sull'obbligo risarcitorio e le implicazioni per i condannati che non hanno collaborato con la giustizia.

Il contesto giuridico della sentenza

La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di accesso alle misure alternative da parte di un condannato per estorsione aggravata, evidenziando che non era stato soddisfatto l'obbligo di risarcimento nei confronti delle persone offese. Questo aspetto è cruciale, poiché secondo l'art. 4-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, i condannati per reati ostativi devono dimostrare di aver adempiuto alle obbligazioni civili e agli obblighi di riparazione pecuniaria.

Condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia" che non ha collaborato con la giustizia - Misure alternative alla detenzione - Presupposti - Adempimento dell'obbligo risarcitorio - Necessità - Richiesta della persona offesa - Irrilevanza - Fattispecie. Il condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia" che, non avendo collaborato con la giustizia, voglia accedere alle misure alternative alla detenzione ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, deve dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, o l'assoluta impossibilità dello stesso, anche nel caso in cui la persona offesa non si sia attivata per ottenere il risarcimento del danno. (Fattispecie relativa a condannato per il delitto di estorsione aggravata che aveva ristorato le spese legali sostenute dalle parti civili ed aveva formalmente rinunciato al credito oggetto della richiesta estorsiva, nella quale la Corte ha confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione di misure alternative, rilevando che non era stato ristorato il danno di natura non patrimoniale sofferto dalle persone offese, ritenendo irrilevante che queste ultime non avessero ulteriormente coltivato, in sede civile, l'azione risarcitoria).

Implicazioni pratiche della sentenza

La sentenza in questione chiarisce alcune importanti implicazioni pratiche per i condannati. In particolare, si evidenzia che:

  • Il risarcimento deve coprire non solo i danni patrimoniali, ma anche quelli non patrimoniali, come il danno morale.
  • La mancata attivazione da parte della persona offesa per ottenere il risarcimento non esonera il condannato dal suo obbligo di risarcimento.
  • Il condannato deve dimostrare l'adempimento delle obbligazioni risarcitorie o, in alternativa, l'impossibilità di farlo.

Conclusione

In conclusione, la sentenza n. 16321 del 2024 sottolinea l'importanza del risarcimento nel contesto delle misure alternative alla detenzione. Per i condannati per reati ostativi, l'adempimento degli obblighi risarcitori rappresenta non solo un requisito legale, ma anche una prova di responsabilità verso le vittime. È fondamentale che i professionisti del diritto siano consapevoli di queste dinamiche per fornire la migliore assistenza ai loro clienti, garantendo che ogni aspetto legale e morale venga considerato.

Studio Legale Bianucci