Indipendenza dell'Attestatore nel Concordato Preventivo: Analisi dell'Ordinanza n. 20059 del 2024

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20059 del 22 luglio 2024, ha affrontato un tema di cruciale rilevanza nel contesto delle procedure concorsuali, ovvero l'indipendenza dell'attestatore nel concordato preventivo. Questa decisione si inserisce in un ambito normativo complesso e richiede un'analisi attenta dei requisiti soggettivi previsti dalla legge fallimentare e dal codice civile.

Il Contesto Normativo

La legge fallimentare italiana, in particolare gli articoli 67, comma 3, lett. d) e 161, comma 3, stabilisce i criteri di ammissibilità del concordato preventivo. L'indipendenza dell'attestatore è fondamentale per garantire la trasparenza e la correttezza della procedura. La Corte ha chiarito che l'attestatore non può avere rapporti con il debitore che possano compromettere la sua imparzialità. Questo è di particolare importanza, poiché un'attività di attestazione non indipendente può minare la fiducia degli stakeholders nella procedura concorsuale.

La Sentenza e i Suoi Impatti

Attestatore - Requisiti soggettivi - Indipendenza rispetto al debitore - Ipotesi sintomatica di cui agli artt. 67, comma 3, lett. d), l.fall. e 2399 c.c. - Contenuto - Limiti - Fattispecie. In tema di ammissibilità del concordato preventivo, il professionista designato ai sensi dell'art. 161, comma 3, l.fall. non è in possesso dei requisiti di indipendenza ex artt. 67, comma 3, lett. d), l.fall. e 2399 c.c., allorché abbia intrattenuto con il debitore un qualsivoglia rapporto, di durata o destinato a definirsi nel tempo di compimento di prestazione d'opera autonoma, sia in essere alla proposizione della domanda di concordato, sia esauritosi in epoca precedente, purché svolto nel quinquennio antecedente alla data di conferimento dell'incarico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che, circoscrivendo la presunzione di non indipendenza ai casi di attività continuativa svolta in favore dell'imprenditore istante, aveva ritenuto irrilevante l'incarico anteriormente conferito all'attestatore di redigere una perizia giurata, trattandosi di prestazione d'opera una tantum).

La Corte ha cassato una decisione precedente, sottolineando che anche un incarico svolto una sola volta (una tantum) rientra tra le situazioni che possono compromettere l'indipendenza dell'attestatore. Questo aspetto è cruciale poiché amplia il campo d'azione delle norme riguardanti l'indipendenza, suggerendo che ogni rapporto, anche se episodico, deve essere considerato con attenzione.

Conclusioni

In sintesi, l'ordinanza n. 20059 del 2024 rappresenta un passo significativo nella definizione dei requisiti di indipendenza per gli attestatori nel concordato preventivo. I professionisti del settore devono prestare particolare attenzione a questi requisiti, onde evitare di compromettere la validità delle proprie attestazioni e, di conseguenza, la stessa ammissibilità del concordato. La chiarezza fornita dalla Corte di Cassazione in questo contesto è un importante punto di riferimento per il mondo legale e finanziario, che deve sempre garantire la massima trasparenza e correttezza nelle procedure concorsuali.

Studio Legale Bianucci