Ordinanza n. 18092 del 2024: Giurisdizione e Mediazione Immobiliare nel Mercato Europeo

Nel contesto della globalizzazione e della crescente interconnessione tra i mercati europei, la questione della giurisdizione nelle transazioni immobiliari assume un ruolo cruciale. L'ordinanza n. 18092 del 2024 della Corte di Cassazione italiana si inserisce in questo dibattito, chiarendo i confini della giurisdizione in relazione all'attività di mediazione immobiliare condotta tramite Internet.

Il Caso Esaminato dalla Corte

La Corte ha affrontato un caso in cui un mediatore immobiliare italiano aveva pubblicato un'offerta di vendita in lingua inglese su un sito web accessibile a tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. La questione centrale riguardava se tale attività potesse essere considerata come diretta verso il paese di domicilio di un consumatore austriaco, invocando così la giurisdizione del "forum consumatoris" ai sensi del Regolamento UE n. 1215 del 2012.

  • L'art. 17, comma 1, lett. c) del Regolamento stabilisce che la giurisdizione può essere attribuita al forum del consumatore quando l'attività commerciale è diretta verso lo Stato di domicilio del consumatore.
  • La Corte ha sottolineato che non basta la mera accessibilità dell'offerta online per ritenere che ci sia un'attività diretta verso un altro Stato membro.
  • È necessaria l'esistenza di forme di comunicazione o pubblicità intenzionalmente indirizzate a quel paese.

Riflessione sulla Massima della Sentenza

144/09 - a tale fine è necessario l'utilizzo di forme di comunicazione o di pubblicità intenzionalmente indirizzate, con impiego di risorse finanziarie, a svolgere l'attività in un paese diverso da quello del professionista stesso, mentre deve escludersi la predetta ipotesi normativa in caso di mero svolgimento dell'attività a mezzo internet, per sua natura accessibile in tutti i paesi indipendentemente dalla volontà di rivolgersi a consumatori di altri Stati. (Nella fattispecie, in relazione ad un contratto di mediazione stipulato in Italia e riguardante un immobile ivi situato, la S.C. ha confermato la giurisdizione del giudice italiano, affermando che non costituiva attività del mediatore diretta verso l'Austria - Stato in cui era domiciliato il consumatore - la pubblicazione su un sito internet dell'avviso di vendita, nemmeno in ragione dell'uso della lingua inglese, la più diffusa in ambito internazionale e non principale idioma di detto paese).

La Corte ha quindi confermato la giurisdizione del giudice italiano per la mediazione immobiliare, evidenziando che la semplice pubblicazione online non è sufficiente per configurare un'attività diretta verso un altro Stato, a meno che non ci siano evidenti sforzi di marketing e comunicazione volti a quel mercato specifico.

Conclusioni

Questa ordinanza rappresenta un importante passo avanti nella comprensione della giurisdizione in materia di mediazione immobiliare, soprattutto in un contesto europeo in cui le transazioni online sono sempre più comuni. È fondamentale per i professionisti del settore essere consapevoli delle normative europee e italiane riguardanti la giurisdizione, per evitare possibili conflitti legali e garantire una gestione efficace delle transazioni immobiliari internazionali.

Studio Legale Bianucci