Sentenza n. 9801 del 2024: Incarichi extraistituzionali e compatibilità nel pubblico impiego

La recente sentenza n. 9801 del 11 aprile 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, ha posto l'accento su un tema cruciale per i dipendenti pubblici: la compatibilità di incarichi extraistituzionali con il rapporto di lavoro pubblico. In particolare, la pronuncia analizza la situazione di un impiegato che accettò la carica di presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa, affrontando questioni di incompatibilità e la necessità di autorizzazione datoriale.

Il contesto normativo

La Corte ha fatto riferimento a diverse norme, tra cui l'art. 60 e 61 del d.P.R. n. 3 del 1957 e l'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001. Secondo tali disposizioni, l'accettazione di cariche sociali nel pubblico impiego non è automaticamente considerata incompatibile, ma richiede comunque un'autorizzazione preventiva da parte del datore di lavoro.

  • Art. 60 del d.P.R. n. 3/1957: Definisce le situazioni di incompatibilità assoluta.
  • Art. 61 dello stesso decreto: Prevede deroga per specifici incarichi, ma non esclude la necessità di autorizzazione.
  • Art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001: Stabilisce che anche incarichi gratuiti necessitano di previo nulla osta.

La massima della sentenza

INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') Accettazione cariche sociali - Società cooperative - Incarico extraistituzionale - Autorizzazione - Necessità - Gratuità - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie. Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'accettazione di una carica sociale, nella specie di presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa, se pur non ricade nelle ipotesi di incompatibilità assoluta di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, in ragione della deroga prevista dall'art. 61 del medesimo decreto, costituisce un incarico extraistituzionale il cui svolgimento, al fine di valutarne la compatibilità con il rapporto di lavoro, necessita della preventiva autorizzazione datoriale ex art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, anche in caso di gratuità, tanto al fine di verificare il rispetto dei principi costituzionali di esclusività del rapporto, oltre che di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. (Principio affermato in relazione agli addetti al comparto sanità, per i quali il conflitto di interessi va altresì verificato anche ai sensi dell'art. 4, comma 7, della l. n. 412 del 1991, richiamato dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001).

Questa massima riassume perfettamente il principio affermato dalla Corte. La decisione sottolinea che, anche se l'incarico non rientra nelle ipotesi di incompatibilità assoluta, è comunque necessario ottenere un'autorizzazione per garantire il rispetto dei principi di esclusività, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. La Corte ha voluto mettere in evidenza come la gratuità dell'incarico non possa giustificare l'assenza di una valutazione preventiva da parte del datore di lavoro.

Conclusioni

La sentenza n. 9801 del 2024 rappresenta un importante richiamo alla disciplina degli incarichi extraistituzionali per i dipendenti pubblici. Essa chiarisce che l'assenza di incompatibilità assoluta non esime dall'obbligo di richiedere un'autorizzazione. Questo principio è fondamentale per preservare l'integrità della pubblica amministrazione e garantire un corretto equilibrio tra gli interessi personali dei dipendenti e le esigenze istituzionali. La decisione della Corte contribuisce a definire meglio le responsabilità e i doveri dei pubblici dipendenti, in un contesto normativo sempre più complesso.

Studio Legale Bianucci