Ultrattività e modifiche contrattuali: commento all'Ordinanza n. 9136 del 2024

L'Ordinanza n. 9136 del 5 aprile 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, rappresenta un importante intervento giurisprudenziale in materia di diritto del lavoro e di contratti collettivi. In questa sentenza, i giudici si sono trovati a dover affrontare la questione della successione tra contratti collettivi e delle modifiche peggiorative apportate ai diritti dei lavoratori. Analizzeremo le implicazioni di questa decisione, che offre spunti di riflessione sia per i datori di lavoro che per i lavoratori stessi.

Il contesto giuridico dell'ultrattività

La questione centrale di questa ordinanza riguarda il principio di ultrattività dei contratti collettivi. L'articolo 2077 del Codice Civile stabilisce che, in caso di successione tra contratti collettivi, le modifiche peggiorative sono ammissibili solo sotto specifici limiti. Questo significa che, sebbene un contratto precedente possa essere sostituito da uno nuovo, i diritti già acquisiti dai lavoratori non possono essere toccati senza valide giustificazioni.

Dettagli dell'Ordinanza e implicazioni pratiche

Nel caso specifico, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 2077 c.c. in relazione a un accordo sindacale aziendale. Questo accordo, pur operando un riordino del sistema retributivo e accorpando alcune indennità in nuovi emolumenti, ha rispettato i diritti retributivi dei lavoratori. In particolare, è stata riconosciuta la facoltà del lavoratore di rinunciare a trattamenti economici individuali, purché non riguardino diritti inderogabili stabiliti dalla legge o da precedenti contratti collettivi.

  • Il lavoratore può rinunciare a diritti economici individuali, ma solo sotto certe condizioni.
  • Le disposizioni dei contratti collettivi operano come fonti eterogenee, influenzando i diritti individuali.
  • Le modifiche peggiorative sono ammissibili, ma non devono ledere diritti già acquisiti.
ULTRATTIVITA' - SUCCESSIONE DI CONTRATTI Modificazioni peggiorative di disposizioni precedenti - Ammissibilità - Fondamento - Accordo sindacale aziendale che modifica accordo precedente - Violazione dell’art. 2077 c.c. e dei diritti retributivi del lavoratore - Esclusione - Fattispecie. Nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni peggiorative per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, senza che si possa considerare come definitivamente acquisito un diritto derivante da una norma collettiva caducata o sostituita da altra successiva, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi operano dall'esterno come fonte eteronomia di regolamento concorrente con la fonte individuale, ferma restando la facoltà del lavoratore di rinunciare validamente al trattamento economico individuale che non riguardi l'applicazione di disposizioni inderogabili stabilite dalla legge o dai contratti collettivi, né diritti indisponibili ex art. 2113 c.c. (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso la violazione dell'art. 2077 c.c. e dei diritti retributivi del lavoratore da parte di un accordo sindacale aziendale che, nell'operare un complessivo riordino del sistema retributivo, ha accorpato alcune indennità accessorie di derivazione collettiva in due nuovi emolumenti condizionati alla presenza in servizio, subordinandone il riconoscimento, per i dipendenti titolari di superminimo pattuito con accordo individuale, alla scelta di rinunciare a questo con accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 2113, ultimo comma, c.c.).

Conclusioni

In sintesi, l'Ordinanza n. 9136 del 2024 offre un'importante chiarificazione sulla gestione delle modifiche contrattuali in ambito lavorativo. La sentenza ribadisce che, sebbene le modifiche peggiorative siano ammissibili, i diritti già acquisiti dai lavoratori devono essere sempre tutelati. Questo equilibrio è fondamentale per garantire la giustizia sociale e la protezione dei diritti dei lavoratori in un contesto di continua evoluzione normativa.

Studio Legale Bianucci