Spese comunali e rapporto tra privato e amministratore: commento all'Ordinanza n. 19892 del 2024

Il recente intervento della Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 19892 del 2024 rappresenta un'importante riflessione in materia di spese comunali fuori bilancio e sul ruolo degli amministratori pubblici. Questo pronunciamento chiarisce le modalità di insorgenza del rapporto obbligatorio fra il privato e l'amministratore o funzionario, stabilendo criteri utili per la corretta interpretazione delle norme vigenti.

Il contesto normativo

La questione centrale riguarda l'interpretazione dell'articolo 23, comma 4, del decreto legge n. 66 del 1989, convertito con modifiche nella legge n. 144 del 1989. Tale norma stabilisce che il rapporto obbligatorio, in merito al corrispettivo, sorge direttamente con l'amministratore o il funzionario che ha consentito la prestazione. È importante sottolineare che non è necessario che l'attività di "consentire" comporti un'iniziativa attiva da parte del funzionario; è sufficiente che questi non manifesti dissenso e presti la sua opera in presenza di un obbligo valido da parte dell'ente locale.

La massima della sentenza

Spese comunali fuori bilancio - Rapporto obbligatorio fra privato ed amministratore o funzionario - Presupposti - Esecuzione di fatto consentita dall'amministratore o dal funzionario - Nozione di "consentire" - Fattispecie. In tema di spese fuori bilancio dei Comuni (e, più in generale, degli enti locali), ai fini dell'interpretazione del disposto dall'art. 23, comma 4, del d.l. n. 66 del 1989 (conv. con mod. nella l. n.144 del 1989), che stabilisce l'insorgenza del rapporto obbligatorio, quanto al corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, va escluso che l'attività di "consentire" la prestazione debba consistere in un ruolo di iniziativa o di determinante intervento del funzionario, essendo sufficiente che questi ometta di manifestare il proprio dissenso e presti invece la sua opera in presenza di una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che si era arrestata alla presa d'atto del dato formale rappresentato dalla sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera professionale da parte di un funzionario diverso da quello sub judice, senza valutare il ruolo dallo stesso svolto nella fase precedente alla conclusione del contratto e nella sua esecuzione).

Implicazioni pratiche

Questa ordinanza ha diverse implicazioni pratiche per l'operato degli enti locali e per i privati che intrattengono rapporti con essi. Tra queste, possiamo evidenziare:

  • Necessità di maggiore attenzione da parte degli amministratori nel manifestare il proprio dissenso.
  • Importanza del ruolo svolto da ogni funzionario nell'intero processo, non solo al momento della stipula del contratto.
  • Possibilità per i privati di rivendicare crediti anche in assenza di un formale consenso, se dimostrano l'esecuzione di prestazioni utili per l'ente locale.

Conclusioni

In conclusione, l'Ordinanza n. 19892 del 2024 rappresenta un passo significativo nella definizione dei confini del rapporto tra privati e pubblica amministrazione, chiarendo come il "consentire" da parte di un funzionario possa avere un impatto rilevante sulle obbligazioni assunte dall'ente locale. Questo pronunciamento invita a riflettere sull'importanza della trasparenza e della responsabilità nella gestione delle spese pubbliche, promuovendo una maggiore consapevolezza sia da parte degli amministratori che dei cittadini.

Studio Legale Bianucci