Commento alla Sentenza n. 18643 del 2024: Limiti del Sindacato Amministrativo nel Settore delle Acque

La recente ordinanza n. 18643 del 2024, emessa dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, offre un'importante riflessione sui limiti del sindacato giurisdizionale in materia di provvedimenti amministrativi nel settore delle acque. Questo caso specifico ha riguardato una contestazione relativa alla delibera regionale che stabiliva la misura di energia elettrica da cedere gratuitamente da parte di un concessionario di derivazione idroelettrica. L'ordinanza del tribunale chiarisce come l'ambito del sindacato sia vincolato all'accertamento dei vizi riguardanti lo svolgimento della funzione pubblica.

I Limiti del Sindacato del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

La Corte ha stabilito che il suo sindacato si limita a verificare la legittimità dei provvedimenti amministrativi, in particolare sui vizi di eccesso di potere e sulla ragionevolezza delle scelte effettuate. Questo approccio mira a garantire un equilibrio tra l'autonomia della pubblica amministrazione e il controllo giurisdizionale. In sostanza, il tribunale non si spinge a valutare il merito delle scelte, ma si concentra sulla loro congruenza rispetto agli obiettivi pubblici e alle esigenze da governare.

  • Accertamento dei vizi dello svolgimento della funzione pubblica.
  • Verifica della ragionevolezza e proporzionalità delle scelte.
  • Limitazione all'esclusione delle ragioni di merito.
L'ambito del sindacato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, qualora sia chiamato a pronunciarsi in unico grado sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati, è limitato all'accertamento dei vizi relativi allo svolgimento della funzione pubblica (compresi quelli denotati dalle figure sintomatiche dell'eccesso di potere), ed attiene quindi alla verifica della ragionevolezza e proporzionalità della scelta rispetto al fine, senza estendersi alle ragioni di merito, dovendosi arrestare non solo dinanzi alle ipotesi di scelte equivalenti, ma anche a quelle meno attendibili, purché congruenti con il fine da raggiungere e con le esigenze da governare. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del TSAP, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933 T.U. acque, con riguardo alla domanda volta al l'accertamento dell'illegittimità di una delibera regionale determinativa della misura di energia elettrica che il titolare di una concessione di grande derivazione a uso idroelettrico era tenuto a cedere gratuitamente alla regione, in forza dell'art. 31 della l.r. Lombardia n. 23 del 2019).

Implicazioni per il Settore delle Acque

Questa sentenza evidenzia l'importanza di un controllo giurisdizionale che, pur essendo limitato, deve garantire il rispetto dei principi di buona amministrazione e di tutela degli interessi pubblici. Per i concessionari e gli operatori del settore idroelettrico, la decisione del tribunale rappresenta un chiaro segnale riguardo alla necessità di operare entro i confini della legge e di rispettare le delibere regionali.

Conclusioni

In conclusione, l'ordinanza n. 18643 del 2024 si inserisce in un contesto giuridico sempre più attento ai limiti del sindacato giurisdizionale sui provvedimenti amministrativi. La capacità di un tribunale di valutare la legittimità delle scelte senza entrare nel merito delle stesse rappresenta un equilibrio fondamentale per il funzionamento della pubblica amministrazione. Le implicazioni di questa sentenza si estendono oltre il caso specifico, influenzando le future decisioni e le modalità operative nel settore delle acque.

Studio Legale Bianucci