Impugnazione dell'estratto di ruolo: Analisi dell'Ordinanza n. 11473 del 2024

L'Ordinanza n. 11473 del 29 aprile 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, offre importanti chiarimenti sulle modalità di impugnazione dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973. Questa sentenza è particolarmente significativa per i contribuenti che desiderano contestare le cartelle di pagamento, evidenziando le condizioni necessarie affinché l'impugnazione sia considerata ammissibile.

Il contesto normativo

La normativa italiana consente la diretta impugnazione dell'estratto di ruolo, ma con specifiche condizioni. In particolare, il pregiudizio invocato deve essere legato a partite creditorie anteriori alla proposizione dell'impugnazione. Questo aspetto è cruciale, in quanto la Corte ha stabilito che l'interesse ad agire deve essere dimostrato, altrimenti l'impugnazione rischia di essere dichiarata inammissibile.

Le condizioni per l'ammissibilità

Secondo l'ordinanza, il pregiudizio deve riguardare un'eccezione di compensazione, come previsto dall'art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973. Ciò implica che il debitore possa opporre crediti nei confronti di soggetti pubblici, ma solo se tali crediti sono sorti prima della contestazione dell'estratto di ruolo. In questo caso, la Corte ha ritenuto inammissibile l'impugnazione di un contribuente che non ha saputo dimostrare l'interesse ad agire, poiché il pregiudizio lamentato si riferiva a un credito sorto successivamente.

Impugnazione diretta dell'estratto di ruolo - Art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Legittimazione - Condizioni - Caratteristiche del pregiudizio - Partite creditorie anteriori - Fondamento - Fattispecie. Ai fini dell'ammissibilità della diretta impugnazione del contenuto dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, il pregiudizio invocato - se consistente nell'anticipata opponibilità dell'eccezione di compensazione (ex art. 48-bis del citato d.P.R.), fondata sulla cartella di pagamento non notificata o invalidamente notificata, rispetto a crediti del debitore nei confronti di soggetti pubblici - deve afferire a partite creditorie anteriori alla proposizione dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo ed indipendenti dalla stessa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione diretta proposta dal contribuente per non avere il medesimo offerto dimostrazione dell'interesse ad agire, avendo dedotto il pregiudizio in relazione ad un credito sorto solo successivamente alla proposizione dell'impugnazione e per effetto della liquidazione delle spese giudiziali in suo favore contenuta nella favorevole sentenza di primo grado, vieppiù precaria per essere stata riformata dal giudice dell'appello).

Conclusioni

L'Ordinanza n. 11473 del 2024 rappresenta un importante punto di riferimento per i soggetti che intendono opporsi all'estratto di ruolo. È fondamentale che i contribuenti siano a conoscenza delle condizioni necessarie per l'ammissibilità dell'impugnazione, in particolare riguardo alla dimostrazione dell'interesse ad agire e alla corretta tempistica dei crediti. La giurisprudenza continua a evolversi e a chiarire le modalità di difesa dei diritti dei contribuenti, rendendo necessario un continuo aggiornamento e una consulenza legale adeguata.

Studio Legale Bianucci