Commento all'Ordinanza n. 9657 del 2024: Riscossione coattiva dei crediti agevolati

La recente Ordinanza n. 9657 del 10 aprile 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un'importante interpretazione riguardo agli interventi di sostegno pubblico e alla possibilità di recupero dei crediti da parte del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. La sentenza affronta temi cruciali, quali la responsabilità patrimoniale e il diritto di surroga del gestore del Fondo, delineando un quadro normativo di riferimento che può avere ripercussioni significative per i soggetti coinvolti.

Il diritto restitutorio di natura pubblicistica

In base all'ordinanza, il gestore del Fondo di garanzia, una volta soddisfatto il finanziatore, acquisisce un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata. Questo diritto non è più finalizzato al recupero del credito di diritto comune derivante dal finanziamento originario, ma si concentra sul riacquisto delle risorse pubbliche destinate al Fondo. Ciò implica che il gestore può intraprendere azioni di recupero coattivo anche nei confronti di terzi prestatori di garanzie.

Interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica - Credito del gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore - Art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015, conv. dalla l. n. 33 del 2015 - Procedimento di recupero esattoriale - Applicabilità nei confronti dei terzi prestatori di garanzie - Sussistenza - Fondamento. In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente.

Implicazioni per i terzi prestatori di garanzie

L'ordinanza chiarisce che la possibilità di esercitare la riscossione coattiva si estende anche ai terzi prestatori di garanzie. Questo è un punto cruciale, poiché implica che anche coloro che hanno fornito garanzie a favore di un finanziamento agevolato possono essere soggetti alle stesse procedure di recupero dei crediti. Le conseguenze di tale interpretazione possono essere significative, soprattutto per le piccole e medie imprese che si sono avvalse di queste garanzie nel contesto di finanziamenti pubblici.

  • Riscossione coattiva applicabile anche a crediti pregressi.
  • Diritto di surrogazione del gestore del Fondo in caso di soddisfacimento del finanziatore.
  • Possibile impatto negativo sulle finanze di terzi prestatori di garanzie.

Conclusioni

In sintesi, l'Ordinanza n. 9657 del 2024 mette in luce un aspetto fondamentale del diritto restituendo alle autorità competenti la capacità di recuperare le risorse pubbliche attraverso procedure di riscossione coattiva. Questo non solo chiarisce i diritti del gestore del Fondo di garanzia, ma evidenzia anche le responsabilità dei terzi prestatori di garanzie, creando un contesto normativo che potrebbe influenzare le scelte future degli operatori economici. Per chi opera nel settore, è essenziale restare informati su queste dinamiche per evitare sorprese e gestire adeguatamente i rischi legati ai finanziamenti agevolati.

Studio Legale Bianucci