Commento alla Sentenza n. 11574/2024: Clausola di Prezzo nella Cessione del Diritto di Superficie

La recente ordinanza n. 11574 del 30 aprile 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, offre importanti chiarimenti in merito alla validità delle clausole di determinazione del prezzo nelle convenzioni per la cessione del diritto di superficie, in particolare nel contesto dell'edilizia residenziale popolare e agevolata. Questa sentenza rappresenta un punto di riferimento per i professionisti del settore e per i cittadini coinvolti in contratti di questo tipo.

Il Contesto Normativo

La legge n. 865 del 22 ottobre 1971, all'articolo 35, disciplina la cessione del diritto di superficie nel contesto dell'edilizia residenziale pubblica. La sentenza in questione si inserisce in questo quadro normativo, chiarendo quando una clausola di determinazione del prezzo può essere considerata nulla. In particolare, la Corte ha stabilito che tale nullità si verifica solo se il prezzo concordato supera quello stabilito nella convenzione tra il costruttore e l'ente territoriale.

La Massima della Sentenza

Convenzione stipulata ex art. 35 l. n. 865 del 1971 - Preliminare tra costruttore ed acquirente - Cessione del diritto di superficie - Clausola di determinazione del prezzo - Nullità - Limiti - Conseguenze in tema di pronuncia ex art. 2932 c.c.. In tema di edilizia residenziale popolare ed agevolata, in base all'art. 35 l. n. 865 del 1971, la clausola di determinazione del prezzo di cessione del diritto di superficie, nel preliminare tra costruttore e promissario acquirente, è nulla solo nell'ipotesi in cui ecceda il prezzo stabilito nella convenzione tra lo stesso costruttore e l'ente territoriale, sicché, ove il prezzo contrattuale sia inferiore a quest'ultimo, il contratto è valido e il trasferimento del diritto immobiliare mediante pronuncia ex art. 2932 c.c. deve essere subordinato al pagamento dell'importo residuo tra quello indicato in contratto e quello già corrisposto.

Implicazioni Pratiche della Sentenza

Questa pronuncia ha diverse implicazioni pratiche per le parti coinvolte in un contratto di cessione del diritto di superficie:

  • Riconoscimento della validità del contratto se il prezzo è inferiore a quello convenuto con l'ente territoriale.
  • Chiarezza sulle condizioni di validità delle clausole contrattuali, riducendo il rischio di contenzioso.
  • Possibilità di esecuzione forzata del contratto tramite pronuncia ex art. 2932 c.c., a condizione di saldare l'importo residuo.

In questo modo, la Corte di Cassazione non solo chiarisce la normativa vigente, ma offre anche un quadro di riferimento più certo per costruttori e acquirenti, evitando ambiguità e possibili abusi nei contratti di cessione del diritto di superficie.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 11574/2024 rappresenta un importante passo avanti nella disciplina del diritto di superficie e nella regolamentazione dei contratti di cessione nel settore dell'edilizia residenziale pubblica. La chiarezza offerta dalla Corte di Cassazione permette di orientarsi meglio nel complesso mondo delle convenzioni edilizie, tutelando i diritti di tutte le parti coinvolte e promuovendo la certezza del diritto.

Studio Legale Bianucci