Commento alla Sentenza n. 18792 del 2022: Le Dichiarazioni al Curatore Fallimentare e l'Interprete

La sentenza n. 18792 del 20 dicembre 2022, depositata il 4 maggio 2023, rappresenta un'importante pronuncia della Corte di Cassazione in materia di fallimento e di prove documentali. Essa si concentra sull'utilizzabilità delle dichiarazioni fatte al curatore fallimentare da soggetti di nazionalità straniera e sulla necessità di un interprete o traduttore in tali contesti. Questo tema è di particolare rilevanza, considerando l'internazionalizzazione del commercio e le crescenti interazioni tra soggetti di diverse nazionalità.

Il Contesto Normativo e Giuridico

La Corte ha esaminato se le dichiarazioni rese da un'amministratrice di una società fallita, di nazionalità straniera, potessero essere considerate utilizzabili nonostante la sua difficoltà nell'esprimersi in italiano. In particolare, il giudice ha sottolineato che le dichiarazioni rese al curatore fallimentare non sono soggette alle stesse regole previste per gli atti processuali dal codice di procedura penale e civile. Secondo la Corte, le disposizioni degli articoli 122 e 123 del codice di procedura civile riguardano esclusivamente gli atti processuali in senso stretto, escludendo quindi la necessità di un interprete in questo specifico contesto.

  • Le dichiarazioni devono essere acquisite al di fuori del procedimento.
  • Le norme sulla traduzione degli atti non si applicano alle dichiarazioni rese al curatore.
  • La presenza di un legale di fiducia è considerata sufficiente per garantire la validità delle dichiarazioni.

Analisi della Sentenza

Dichiarazioni rese al curatore da soggetto alloglotto - Nomina di un interprete o di un traduttore - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. Le dichiarazioni rese al curatore fallimentare, in quanto acquisite al di fuori del procedimento, non sono soggette alle norme del codice di procedura penale in tema di traduzione degli atti, né può, in relazione ad esse, trovare applicazione quanto prescritto dagli artt. 122 e 123 cod. proc. civ. in tema di nomina dell'interprete e del traduttore, poiché dette norme riguardano gli atti processuali in senso proprio e anche i documenti esibiti dalle parti. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore, senza l'ausilio di un interprete, dall'amministratrice della fallita, soggetto di nazionalità straniera che, pur comprendendo la lingua italiana, si esprimeva con difficoltà e si era fatta assistere, nel corso dell'ascolto, dal proprio legale di fiducia).

La Corte ha quindi ribadito che, nonostante la difficoltà espressiva della soggetta, la sua comprensione della lingua italiana e la presenza del legale hanno reso le sue dichiarazioni validamente utilizzabili. Questo approccio sottolinea un'importante distinzione tra atti processuali e dichiarazioni rese in contesti non formalizzati, come quello del curatore fallimentare.

Conclusioni

La sentenza n. 18792 del 2022 rappresenta un significativo passo avanti nella comprensione delle dinamiche delle dichiarazioni rese al curatore fallimentare. Essa chiarisce che, in contesti non processuali, le norme sulla traduzione e sull'interpretazione non si applicano, a condizione che le parti coinvolte possano comunque garantire una comunicazione efficace e chiara. Questo principio potrebbe avere rilevanza anche in altri ambiti del diritto, contribuendo a una maggiore flessibilità nei procedimenti che coinvolgono soggetti stranieri e le loro dichiarazioni.

Studio Legale Bianucci